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Carta del Carnaro
La
Carta del Carnaro promulgata l'8 settembre 1920
fu
concettualmente concepita da Alceste De Ambris, ma curata nello stile da D'Annunzio
e apparse il 26 agosto 1920.
Vi si affermava non soltanto l'italianità di Fiume, ma si sosteneva un futuro
stato rivoluzionario-corporativo.
Premessa
Il Popolo della
Libera Città di Fiume, in nome delle sue secolari franchigie e
dell'inalienabile diritto di autodecisione, riconferma di voler far parte
integrante dello Stato Italiano mediante un esplicito atto d'annessione; ma
poiché l'altrui prepotenza gli vieta per ora il compimento di questa legittima
volontà, delibera di darsi una Costituzione per l'ordinamento politico ed
amministrativo del Territorio (Città, Porto e Distretto) già formante il
"corpus separatum" annesso alla corona ungarica, e degli altri territori
adriatici che intendono seguirne le sorti.Parte generale
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La Libera
Città di Fiume, col suo porto e distretto, nel pieno possesso della propria
sovranità, costituisce unitamente ai territori che dichiarano e dichiareranno
di volerle essere uniti, la Repubblica del Carnaro.
-
La
Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta che ha per base il lavoro
produttivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e
locali.
Essa conferma perciò la sovranità collettiva di tutti i cittadini senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione; ma
riconosce maggiori diritti ai produttori e decentra per quanto è possibile i
poteri dello Stato, onde assicurare l'armonica convivenza degli elementi che
la compongono.
-
La
Repubblica si propone inoltre di provvedere alla difesa dell'indipendenza,
della libertà e dei diritti comuni, di promuovere una più alta dignità morale
ed una maggiore prosperità materiale di tutti i cittadini; di assicurare
l'ordine interno con la giustizia.
-
Tutti i
cittadini della Repubblica senza distinzione di sesso sono uguali davanti alla
legge. Nessuno può essere menomato o privato dell'esercizio dei diritti
riconosciuti dalla Costituzione se non dietro regolare giudizio e sentenza di
condanna.
La Costituzione garantisce a tutti i cittadini l'esercizio delle fondamentali
libertà di pensiero, di parola, di stampa, di riunione e di associazione.
Tutti i culti religiosi sono ammessi; ma le opinioni religiose non possono
essere invocate per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla
legge. L'abuso delle libertà costituzionali per scopi illeciti e contrari alla
convivenza civile può essere punito in base a leggi apposite, le quali però
non potranno mai ledere il principio essenziale delle libertà stesse.
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La
Costituzione garantisce inoltre a tutti i cittadini senza distinzione di
sesso, l'istruzione primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario
sufficiente alla vita, l'assistenza in caso di malattia o d'involontaria
disoccupazione, la pensione per la vecchiaia, l'uso dei beni legittimamente
acquistati, l'inviolabilità del domicilio, l'habeas corpus, il risarcimento
dei danni in caso di errore giudiziario o di abuso di potere.
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La
Repubblica considera la proprietà come una funzione sociale, non come un
assoluto diritto o privilegio individuale. Perciò il solo titolo legittimo di
proprietà su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro che rende
la proprietà stessa fruttifera a beneficio dell'economia generale.
-
Il porto e
le ferrovie comprese nel territorio della Repubblica sono proprietà perpetua
ed inalienabile dello Stato con un ordinamento autonomo tale da consentire a
tutti i popoli amici che ne hanno bisogno di servirsene con garanzia di
assoluta parità di diritti commerciali con i cittadini fiumani.
-
Una Banca
della Repubblica controllata dallo Stato avrà l'incarico dell'emissione della
carta-moneta e di tutte le altre operazioni bancarie. Un'apposita legge ne
regolerà il funzionamento e stabilirà i diritti e gli oneri delle banche
esistenti o che intendessero stabilirsi nel territorio della Repubblica.
-
L'esercizio
delle industrie, delle professioni e dei mestieri è libero per tutti i
cittadini della Repubblica. Le industrie stabilite o da stabilirsi con
capitale straniero saranno soggette alle norme di una legge speciale che
regolerà pure l'esercizio professionale degli stranieri.
-
Tre
elementi concorrono a formare le basi costituzionali della Repubblica:
-
i Cittadini;
-
le Corporazioni;
-
i Comuni.
Dei cittadini
-
Sono
cittadini della Repubblica tutti gli attuali cittadini della Libera Città di
Fiume e degli altri territori che ad essa dichiarano di volersi unire; tutti
coloro cui venga conferita la cittadinanza per meriti speciali; tutti coloro
che ne faranno domanda, quando questa sia accettata dagli organi competenti,
in base alla apposita legge.
-
I cittadini
della Repubblica entrano nel pieno possesso di tutti i diritti civili e
politici non appena compiuto il ventesimo anno di età, diventando perciò
elettori ed eleggibili per tutte le cariche pubbliche senza distinzione di
sesso. Saranno tuttavia privati dei diritti politici, con regolare sentenza,
tutti quei cittadini:
-
che risultano condannati a pene infamanti;
-
che rifiutano di prestare il servizio militare per la difesa del paese o di
pagare le tasse;
-
che vivono parassitariamente a carico della collettività, salvo casi
d'incapacità fisica al lavoro dovuta a malattia od a vecchiaia.
Delle
corporazioni
- I cittadini
che concorrono alla prosperità materiale ed allo sviluppo civile della
Repubblica con un continuativo lavoro manuale ed intellettuale sono
considerati cittadini produttivi e sono obbligatoriamente inscritti in una
delle seguenti categorie, che costituiscono altrettante corporazioni, e cioè:
-
Operai salariati dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dei
trasporti. A questa categoria appartengono pure i piccoli artigiani ed i
piccoli proprietari di terre che non hanno dipendenti se non in limitatissimo
numero o come aiuto saltuario e temporaneo.
- Personale tecnico ed amministrativo di aziende private industriali ed
agricole, purché non si tratti di comproprietari delle aziende stesse.
- Addetti alle aziende commerciali non operai propriamente detti, purché non
si tratti di comproprietari delle aziende stesse.
- Datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dei
trasporti. S'intendono datori di lavoro coloro che, essendo proprietari o
comproprietari di aziende, si occupano personalmente direttamente e
continuativamente della gestione delle aziende stesse.
- Impiegati pubblici statali e comunali di qualsiasi ordine.
- Insegnanti delle scuole pubbliche e studenti degli istituti superiori.
- Esercenti professioni libere non comprese nelle 5 categorie precedenti.i
Le cooperative di produzione, lavoro e consumo tanto agricole che industriali
costituiscono esse pure una corporazione che può essere rappresentata
esclusivamente dagli amministratori delle cooperative stesse.
- Le
corporazioni godono di piena autonomia per quanto riguarda la loro
organizzazione e funzionamento interno. Esse hanno il diritto d'imporre una
tassa commisurata sul salario, stipendio profitto d'azienda, o lucro
professionale degli inscritti, per provvedere ai propri bisogni finanziari. Le
corporazioni hanno pure il diritto di possedere in nome collettivo beni di
qualsiasi specie.
I rapporti della Repubblica con le corporazioni e delle corporazioni fra loro
sono regolati dalle norme contemplate agli art. 16, 17 e 18 della presente
Costituzione per i rapporti fra i poteri centrali della Repubblica e i Comuni,
e dei Comuni fra loro. Gli inscritti a ciascuna corporazione costituiscono un corpo elettorale per
l'elezione dei propri rappresentanti al Consiglio Economico secondo le norme
fissate dall'art. 23 della Costituzione.
Dei Comuni
- I Comuni
sono autonomi fin dove l'autonomia non è limitata dalla Costituzione ed
esercitano tutti i poteri che non sono da questa attribuiti agli organi
legislativi esecutivi e giudiziari della Repubblica.
- I Comuni
sono in diritto di darsi quella Costituzione interna che ritengono migliore;
ma devono chiedere per le loro costituzioni la garanzia della Repubblica che
l'assume quando:
- esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione
della Repubblica;
- risultino accettate dal popolo e possano essere riformate quando la
maggioranza assoluta dei cittadini lo richieda.
- I Comuni
hanno diritto di stipulare fra loro accordi, convenzioni e trattati sopra
oggetti di legislazione e di amministrazione; però devono presentarli
all'esame del potere esecutivo della Repubblica, il quale, se ritiene che tali
accordi, convenzioni o trattati siano in contrasto con la Costituzione della
Repubblica o con i diritti di altri Comuni, li rimanda al giudizio della Corte
Suprema che può dichiararne l'incostituzionalità. In tal caso il potere
esecutivo della Repubblica è autorizzato ad impedirne l'esecuzione.
- 1Allorché
l'ordine interno di un Comune è turbato o quando è minacciato da un altro
Comune, il potere esecutivo della Repubblica è autorizzato ad intervenire:
a) se l'intervento è richiesto dalle autorità del Comune interessato;b) se l'intervento è richiesto da un terzo dei cittadini in possesso dei
diritti politici del Comune stesso.
- I Comuni
hanno segnatamente il diritto:
-
di organizzare l'istruzione primaria in base alle norme stabilite dall'art.
38 della Costituzione;
-
di nominare i giudici comunali;
-
di organizzare e mantenere la polizia comunale;
-
d'imporre tasse;
-
di contrarre prestiti nel territorio della Repubblica. Quando invece tali
prestiti devono essere contratti all'estero occorre la garanzia del governo
che la concede soltanto in caso di riconosciuta necessità.
Del potere
legislativo
- Il potere
legislativo è esercitato da due corpi elettivi:
-
La Camera dei Rappresentanti;
- Il Consiglio Economico.
- La Camera
dei Rappresentanti viene eletta a suffragio universale diretto e segreto da
tutti i cittadini della Repubblica che hanno compiuto il 20° anno di età e che
sono in possesso dei diritti politici. Ogni cittadino della Repubblica avente
diritto a voto è eleggibile a membro della Camera dei Rappresentanti.
I rappresentanti vengono eletti per un periodo di tre anni, in ragione di uno
ogni mille elettori ed in ogni caso in numero non inferiore a 30. Tutti gli
elettori formano un unico corpo elettorale e l'elezione si compie a suffragio
universale segreto e diretto col sistema della rappresentanza proporzionale.
- La Camera
dei Rappresentanti tratta e legifera sui seguenti oggetti che sono di sua
competenza:
-
Codice Penale e Civile;
-
Polizia;
-
Difesa Nazionale;
-
Istruzione pubblica secondaria;
-
Belle Arti;
-
Rapporti dello Stato con i Comuni.
La Camera dei Rappresentanti si riunisce ordinariamente una volta all'anno nel
mese di ottobre.
- Il
Consiglio Economico si compone di 60 membri eletti nelle seguenti proporzioni
a suffragio universale segreto e diretto, col sistema della rappresentanza
proporzionale:
- Codice Penale e Civile;
- 15 dagli operai e lavoratori della terra;
- 15 dai datori di lavoro;
- 5 dai tecnici industriali ed agricoli;
- 5 dagli impiegati amministrativi delle aziende private;
- 5 dagli insegnanti delle scuole pubbliche e dagli studenti degli istituti
superiori;
- 5 dai professionisti liberi;
- 5 da impiegati pubblici;
- 5 dalle cooperative di lavoro e di consumo.
- I membri
del Consiglio Economico vengono eletti per un periodo di due anni. Per essere
eleggibili occorre appartenere alla categoria rappresentata.
- Il
Consiglio Economico si aduna ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di
maggio e di novembre, per trattare e legiferare sui seguenti oggetti, che sono
di sua competenza:
- Codice Commerciale e Marittimo;
- Disciplina del lavoro;
- Trasporti;
- Lavori pubblici;
- Trattati di commercio, dogane, ecc.;
- Istruzione tecnica e professionale;
- Legislazione sulle Banche, sulle Industrie e sull'esercizio delle
professioni e mestieri.
- La Camera
dei Rappresentanti ed il Consiglio Economico si riuniscono insieme una volta
all'anno nella prima quindicina di dicembre formando l'Assemblea Nazionale,
che tratta e legifera sui seguenti oggetti di sua competenza:
- rapporti internazionali;
- finanza e tesoro della Repubblica;
- istruzione superiore;
- revisione della Costituzione.
Del potere
esecutivo
- Il potere
esecutivo della Repubblica si compone di sette Commissari eletti nel modo che
segue:
- Presidenza e Affari Esteri, Finanza e Tesoro, Istruzione pubblica:
dall'Assemblea Nazionale;
- Interni e Giustizia, Difesa Nazionale: dalla Camera dei Rappresentanti;
- Lavoro, Economia pubblica: dal Consiglio Economico.
- Il potere
esecutivo siede in permanenza e delibera collettivamente su tutti gli oggetti
che non siano d'ordinaria amministrazione. Il Presidente rappresenta la
Repubblica di fronte agli altri paesi, dirige le discussioni ed ha voto
decisivo in caso di parità. I Commissari sono eletti per un anno e sono
rieleggibili per una volta soltanto. Dopo l'interruzione di un anno possono
però essere nuovamente eletti.
Del potere
giudiziario
- Il potere
giudiziario si compone:
- dei giudici municipali;
- dei giudici del lavoro;
- dei giudici di secondo grado;
- della giuria;
- della Corte Suprema.
- I giudici
municipali giudicano sulle controversie civili e commerciali fino al valore di
cinquemila lire e sui crimini che importano pene non superiori ad un anno. I
giudici di primo grado sono eletti in proporzione della popolazione da tutti
gli elettori dei vari comuni.
- I giudici
del lavoro giudicano sulle controversie individuali fra salariati o
stipendiati e datori di lavoro. Essi costituiscono uno o più collegi di
giudici eletti dalle Corporazioni che eleggono il Consiglio Economico, nelle
seguenti proporzioni: due dagli operai industriali e dai lavoratori della
terra, due dai datori di lavoro, uno dai tecnici industriali ed agricoli, uno
dai professionisti liberi, uno dagli impiegati amministrativi delle aziende
private, uno dagli impiegati pubblici, uno dagli insegnanti pubblici e dagli
studenti degli istituti superiori, uno dalle cooperative di lavoro e di
consumo. Ogni collegio di giudici del lavoro si divide in sezioni, per il più
sollecito disbrigo dei giudizi. Le sezioni riunite costituiscono il giudizio
di appello.
- I giudici
di secondo grado giudicano su tutte le questioni civili, commerciali e penali
che non sono di competenza dei giudici municipali e dei giudici del lavoro -
(salve quelle di spettanza della giuria) - e funzionano da Tribunale d'Appello
per le sentenze dei giudici municipali. I giudici di secondo grado sono scelti
in base a concorso dalla Corte Suprema, fra i cittadini muniti della laurea di
dottore in legge.
- Tutti i
delitti politici e tutti i crimini e delitti che comportano la privazione
della libertà personale per un tempo superiore ai tre anni sono giudicati da
una giuria composta di sette cittadini assistiti da due supplenti e presieduti
da un giudice di secondo grado.
- La Corte
Suprema viene eletta dall'Assemblea Nazionale e si compone di 5 membri
effettivi e due supplenti. Almeno due dei membri effettivi ed un supplente
dovranno essere muniti della laurea di dottore in legge.
La Corte Suprema è competente a giudicare: a) sulla costituzionalità degli atti dei poteri legislativo ed esecutivo; b) su tutti i conflitti di carattere costituzionale fra i poteri legislativo
ed esecutivo, fra la Repubblica ed i Comuni, fra i Comuni fra loro, fra la
Repubblica e Corporazioni o privati, fra i Comuni e Corporazioni o privati; c) sui casi di alto tradimento contro la Repubblica ad opera di membri del
potere legislativo o esecutivo; d) sui crimini e delitti contro il diritto delle genti; e) nelle contestazioni civili fra la Repubblica ed i Comuni; fra i Comuni tra
loro; f) sui casi di responsabilità dei membri dei poteri della Repubblica e di
funzionari; g) nelle questioni circa i diritti di cittadinanza e circa i privi di patria. La Corte Suprema giudica inoltre le questioni di competenza fra i vari organi
giudiziari, rivede in ultima istanza le sentenze pronunziate da questi, e
nomina i giudici di secondo grado in base a concorso. I membri della Corte Suprema non possono coprire alcuna altra carica, neppure
nei rispettivi comuni, né esercitare qualsiasi altra professione, industria o
mestiere per tutta la durata della carica.
Del Comandante
- [sic] - In
caso di grave pericolo per la Repubblica l'Assemblea Nazionale può nominare un
Comandante per un periodo non superiore ai sei mesi. Il Comandante durante il
periodo in cui rimane in carica esercita tutti i poteri politici e militari,
sia legislativi che esecutivi. I membri del potere esecutivo funzionano come
suoi segretari. Può essere eletto Comandante qualunque cittadino, nel possesso
dei diritti politici, facente parte o no dei poteri della Repubblica.
Allo spirare del termine fissato per la durata della carica del Comandante,
l'Assemblea Nazionale si riunisce nuovamente e delibera sulla conferma in
carica del Comandante stesso, sulla sua eventuale sostituzione o sulla
cessazione della carica.
Della difesa
nazionale
- Tutti i
cittadini della Repubblica, senza distinzione di sesso, sono obbligati al
servizio militare nell'età dai 17 ai 52 anni per la difesa della Repubblica.
Gli uomini dichiarati validi presteranno questo servizio nelle varie armi
dell'esercito. Le donne e gli uomini non validi saranno adibiti, secondo le
loro attitudini, ai servizi ausiliari, amministrativi e di sanità. Tutti coloro che a causa del servizio militare perdono la vita o soggiacciono
ad un'imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé e per le loro
famiglie in caso di bisogno, al soccorso della Repubblica.
- La
Repubblica non può mantenere truppe permanenti. L'esercito e la flotta della
Repubblica saranno organizzati sulla base della Nazione Armata con apposita
legge. I cittadini prestano il servizio militare soltanto per i periodi
d'istruzione od in caso di guerra per la difesa del paese.
Il cittadino non perde nessuno dei suoi diritti civili e politici durante i
periodi d'istruzione o quando venga chiamato in servizio per la difesa della
Repubblica, salve le necessità del servizio militare.
Dell'istruzione
pubblica
- La
Repubblica considera come il più alto dei suoi doveri l'istruzione e
l'educazione del popolo, non soltanto per quel che riguarda la scuola primaria
o professionale, ma anche per le manifestazioni superiori della scienza e
dell'arte, che devono essere rese accessibili a tutti coloro che dimostrano
capacità d'intenderle.
Le scuole superiori esistenti verranno perciò riunite in un'Università libera
e completate con nuovi corsi e facoltà, in base ad una apposita legge la quale
dovrà contemplare puranche la istituzione di una scuola di Belle Arti e di un
Conservatorio Musicale.
- L'organizzazione delle Scuole medie e affidata alla Camera dei Rappresentanti
e quella delle Scuole tecniche e professionali al Consiglio Economico. Nelle
Scuole medie sarà obbligatorio l'insegnamento delle diverse lingue parlate nel
territorio della Repubblica.
L'istruzione primaria è gratuita ed obbligatoria. Essa resta affidata ai
Comuni che la organizzano in base a programmi stabiliti da un Comitato di
Istruzione primaria composto di un rappresentante per ciascun comune, di due
rappresentanti delle scuole medie, di due rappresentanti delle scuole tecniche
professionali, e di due rappresentanti degli istituti superiori, eletti dagli
insegnanti e dagli studenti. L'insegnamento primario verrà impartito nella lingua parlata dalla maggioranza
degli abitanti di ciascun comune accertata, ove occorra, per mezzo di
referendum; ma fra le materie d'insegnamento dovrà in ogni caso essere
compresa la lingua parlata dalla minoranza. Inoltre quando lo richieda un
numero di alunni sufficiente, a giudizio del Comitato per l'istruzione
primaria, il Comune sarà obbligato ad istituire corsi paralleli nella lingua
parlata dalla minoranza. In caso di rifiuto da parte del Comune, il Governo della Repubblica ha diritto
d'istituire esso stesso i corsi paralleli caricandone la spesa al Comune.
- Le scuole
pubbliche devono poter essere frequentate dai seguaci di tutte le confessioni
religiose e da chi non professa nessuna religione, senza pregiudizio della
libertà di coscienza di chicchessia.
Della revisione
costituzionale
- Ogni dieci
anni l'Assemblea Generale si riunisce in sessione straordinaria per la riforma
della Costituzione.
La Costituzione può però esser riformata in ogni tempo:
- quando lo chieda uno dei due rami del potere legislativo;
- quando lo chieda almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto di
cui all'art. 12.
Sono in diritto di proporre modificazioni alla Costituzione:o:
- i membri dell'Assemblea Nazionale;
- le rappresentanze dei Comuni;
- la Suprema Corte;
- le Corporazioni.
Del diritto
d'iniziativa
- I
componenti dei corpi elettorali hanno diritto di proporre leggi di loro
iniziativa sulle materie spettanti ai rispettivi corpi legislativi, purché
l'iniziativa sia proposta da almeno un quarto dei componenti il corpo
elettorale competente.
Del referendum
- Tutte le
leggi approvate dai due rami del potere legislativo possono essere sottoposte
a referendum quando questo sia chiesto da un numero di elettori non inferiore
ad un quarto dei cittadini aventi diritto al voto.
Del diritto di
petizione
- Tutti i
cittadini hanno diritto di petizione in confronto dei corpi legislativi che
hanno diritto di eleggere.
Incompatibilità
- Nessuno può
esercitare più di un potere o far parte contemporaneamente di due corpi
legislativi.
Revocabilità
- Tutte le
cariche sono revocabili:
a) quando gli eletti perdano i diritti politici mediante sentenza confermata
dalla Corte Suprema; b) quando la metà più uno dei componenti il corpo elettorale voti regolarmente
la revoca.
Responsabilità
- Tutti i
membri dei poteri e tutti i funzionari della Repubblica sono penalmente e
civilmente responsabili dei danni che possono derivare alla Repubblica, ai
Comuni, alle Corporazioni od ai privati in caso di abuso o di trascuranza
nell'adempimento dei propri doveri. La Corte Suprema giudica su questi casi. I
membri della Corte Suprema sono giudicati in questi casi dall'Assemblea
Nazionale.
Indennità
- Tutte le
cariche contemplate dalla Costituzione sono retribuite mediante indennità da
fissarsi per legge votata annualmente dall'Assemblea Nazionale.
Bibliografia:G. NEGRI e S. SIMONI, Le Costituzioni inattuate, Editore Colombo, Roma, 1990.
Tratto da:
- http://cronologia.leonardo.it/storia/a1920g.htm
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