Camillo De Franceschi
Prominent Istrians


 

Statuta Communis Albonae

[Tratto da Archeografo Triestino, 1908, III Serie, Vol. IV (= XXXII), pag. 133-150.]

Albona, onorevole municipio romano, che godette con la vicina Fianona l'ius italicum, come vuolsi a compenso del suo innaturale distacco dall'Istria e dalla X Regione e della sua annessione amministrativa alla Liburnia — essendo situata al di là dall'Arsa, l'augustano confine orientale d'Italia — fu per la sua posizione avanzata verso i valichi alpini, quasi a cavaliere della grande strada militare che da Tarsatica, oltre l'insellatura del Prodol, conduceva a Pola, una delle castella istriane più esposte alle incursioni desolatrici delle orde barbariche. Prima forse d'ogni altra occupata dagli Slavi, che per duplice via, scendendo dai monti e salendo dal mare, cominciarono a invadere, nel IX secolo, le parti più remote e deserte della provincia, ne subì siffattamente l'influenza etnica e sociale, da perdere quasi completamente il carattere latino improntatogli da Roma.

Oppressa poi dal feudalismo germanico, non seppe opporgli la fiera e tenace resistenza delle altre città e terre dell'Istria; le antiche tradizioni municipali erano andate in lei spegnendosi, e con esse ogni lievito fecondo di rinnovamento civile. Laonde Albona rimase costretta per lunghi secoli, umile e rassegnata, tra le spire del regime straniero, senza alcun palpito imperioso e senza alcun conato gagliardo di libertà. Fu soggetta per dugento e dodici anni — dal 1208 al 1420 — al Patriarcato di Aquileia, cioè sino alla definitiva estinzione di quel dominio temporale, a cui, fatta eccezione di qualche singolo e parziale moto contrario, si mantenne sinceramente fedele.

Una sola volta, nel 1326, una fazione cittadina, capitanata da certo Drusacio del fu Quirino (che incontreremo quindici anni [134] di poi fra i compilatori dello Statuto comunale), tramò di ribellare Albona al patriarca, ma non già, come fu da taluno asserito, per assoggettarla a Venezia, bensì, a quanto pare, con l'intento di asservirla ancor più duramente ai conti di Gorizia che agognavano la conquista di tutta l'Istria meridionale e che nel 1352 rinnovarono il tentativo d'impadronirsi di sorpresa di quella terra.

Nel medio evo Albona si manteneva in qualche contatto diretto coi paesi italiani della costa occidentale dell'Istria mediante Pola, il cui vasto agro giurisdizionale arrivava, come nei tempi romani, all'Arsa; il che durò sino alla fine del secolo XIII o al principio del susseguente, sino a quando cioè i castelli di Barbana e Rachele passarono sotto l'alto dominio dei dinasti Goriziani. Dopo questo mutamento e dopo la dedizione di Pola a Venezia (1331), Albona si trovò disgiunta affatto dall'Istria veneta, tanto più evoluta e politicamente e civilmente. Sul mare le sue relazioni commerciali si limitavano alle prossime isole dalmate di Ossero Veglia Arbe e Pago, e alla costa liburnica; mentre dalla parte di terra la serravano d'appresso, disposti quasi a semicircolo, una serie di castelli e bicocche feudali tenute da vassalli e partigiani dei conti di Gorizia e più tarli dei duchi d'Austria. Albona venne a costituire adunque, con Fianona, un' isola di territorio patriarcale, circoscritta ad oriente e mezzogiorno dal mare e agli altri lati dai paesi della Contea di Pisino.

Il Comune era di condizione inferiore, quasi rustica, con una costituzione rudimentale ed un' autonomia limitata. Nel 1215, alla stipulazione d' un trattato di pace con gli uomini d'Arbe, gli Albonesi furono rappresentati da un viceconte (vicario ossia gastaldione del patriarca), da un zupano (meriga ossia capo della Comunità) e due giudici, e da alcuni altri così detti nobiles, evidentemente membri d'un Consiglio ristretto. Gli Statuti del 1341, benchè molto deficienti in tale riguardo, pur ci danno qualche notizia dell' organizzazione e del funzionamento amministrativo del piccolo Comune. D'un arringo propriamente detto non vi si fa menzione; tuttavia al popolo o ad alcuni suoi deputati era conceduto, in determinati incontri, come p. e., più tardi, nella elezione del podestà, d'intervenire [135] alle adunanze del Consiglio, ad esporvi i propri desideri e pareri, ma senza partecipare alle ballottazioni.

L'unico corpo rappresentativo e deliberante, il vero depositario del potere comunale, da cui emanava ogni autorità, era il Consiglio, che si componeva di soli: 4 membri, in origine eletti, senza dubbio, da tutti i capi famiglia, tra le varie classi della popolazione, per un tempo limitato. Però già nel secolo XIV il Consiglio albonese formava una perpetua congregazione chiusa, che si rintegrava da sè; alla morte cioè d'un consigliere, i suoi colleghi procedevano ad un'elezione complementare ristretta ai membri di alcune casate che si dissero nobili. Tra le quali ve n'erano del resto di abbastanza ragguardevoli per censo e per grado; poichè sappiamo che il patriarca Bertrando investì nel 1336 Bastiano del fu Vlechi ed i suoi legittimi discendenti maschi dell'antico feudo di milizia d'Albona con tutti gli onori, comodi e dignità allo stesso attinenti ; e che due anni appresso confermò ai fratelli Fabiano e Bartolomeo del fu Nicolò il possesso feudale della Torre di Fianona, con tutte le sue pertinenze, che il padre loro aveva acquistata dal nobile Carse del fu Rodolfo di Pisino.

Il Consiglio, oltre alle comuni attribuzioni d'ordine amministrativo, aveva qualche ingerenza diretta nella giurisdizione criminale, come si trova espressamente indicato negli Statuti riguardo alla concessione della libertà provvisoria a certi inquisiti di malefizio, e riguardo alla commisurazione del banno ai fautori di sedizioni e tumulti. Notisi poi che nella forinola del giuramento del vicario e dei giudici è compresa la solenne promessa di attenersi, nella discussione e diffinizione delle cause, oltre che alle disposizioni degli Statuti, anche al parere della maggioranza dei consiglieri.

Ciò farebbe supporre che, almeno in origine, il Consiglio d'Albona fungesse pure come i Consigli di alcuni Comuni friulani — da Collegio di astanti, i quali, giusta il rito barbarico introdotto in Italia dai Longobardi e mantenutovi dai Franchi, dopo udita la relazione dei giudici circa i risultamenti del processo, dovevano pronunciarsi a maggioranza di voti sulla innocenza o reità dell'accusato. Cotesta supposizione acquista maggior fondamento dal fatto che in Albona mancava [136] un regolare tribunale marchionale, come esistente in altri più importanti luoghi dell' Istria, composto, di solito, oltre al gastaldione, di 3 giudici e 12 giurati detti regales (ossia astanti), nominati direttamente dal patriarca. Laonde in Albona il vicario patriarcale doveva venire assistito, nell'amministrazione della giustizia, da magistrati e funzionari comunali.

Il Consiglio eleggeva ogni sei mesi dal proprio seno, con votazione indiretta, ovverosia di seconda mano: due giudici, ai quali durante la mancanza o l'assenza temporanea del vicario o podestà era affidato il reggimento comunale; un cameraro, che riscuoteva, custodiva ed erogava il denaro pubblico, e teneva pure le chiavi delle porte della terra; un meriga maggiore (chiamato volgarmente pozupo, ed era senza dubbio l'antico zupano scaduto in dignità e titolo dopo che il vicario patriarcale divenne podestà comunale), che fungeva in certi riguardi da organo esecutivo del Consiglio, ma sopra tutto doveva vigilare alla tranquillità e sicurezza pubblica tanto entro il castello che nel suo distretto, coadiuvato da 24 giurati, detti saltar! ossia guardiani campestri, la cui scelta era riservata ai rettori.

Un consimile ordinamento costituzionale lo riscontriamo in quel tempo in tutti i Comuni rustici dell' Istria: a Buie, Due Castelli, Grisignana, Pinguente, Portole ecc, e persino in certe ville soggette ad un Comune maggiore o ad un signore feudale; con un Consiglio ristretto (a Portole di 24 membri, precisamente come in Albona), da cui venivano eletti un meriga, due giudici, un cameraro e qualche altro ufficiale secondario. Il carattere primitivo di cotesta organizzazione comunale con un numero così esiguo di funzionari; la mancanza d'un palazzo pubblico, sostituito da una rozza loggia quale sede di giustizia, mentre il Consiglio teneva le sue radunanze nella chiesuola di S. Maria; la tarda codificazione degli Statuti e la defìcenza assoluta, in essi, di disposizioni di polizia urbana, sono indizi non dubbi dello stato poco prosperoso e civile della terra di Àlbona sino a tutto il secolo XIV ed anche nel susseguente.

Il patriarca teneva in Albona, come negli altri luoghi del Marchesato, un proprio rappresentante, che portava qui il [137] titolo di vicario. Era questi il supremo moderatore del Comune, con autorità politica e giudiziaria: convocava il Consiglio e ne presiedeva le adunanze, amministrava la giustizia in tutti i casi criminali e civili di maggiore entità, dirigeva cioè, assistito dai due giudici comunali; la ricognizione dei reati, la istruzione dei processi, ed il pronunciamento delle sentenze. Egli aveva sotto di sè un camerario o canevario, detto anche più tardi viceconte, la cui nomina era riservata al marchese. Questo camerario fiscale curava gl'interessi finanziari del patriarca, ed in particolare ne incassava le rendite, cioè i censi, le decime ed altre prestazioni in natura, le tangenti delle multe e delle confische ecc.; ma aveva anche qualche attribuzione giudiziaria; poichè, secondo gli Statuti del 1341, a lui incombeva la verificazione delle ferite e contusioni, e soltanto nel caso di sua assenza o impedimento erano chiamati a sostituirlo i giudici.

Riguardo ai redditi feudali del patriarca in Albona, sappiamo che la Comunità era gravata cumulativamente d'una annua imposizione (colecta) di 70 marche di soldi pagabile a Natale (e più tardi in due rate, a Natale e per la festa dell'Annunciazione, cioè il 25 marzo), d' una tassa di marche 3 e soldi 100 pro iuribus viduarum et artificum, e d'una prestazione di lire 19 di soldi al viceconte. Portandosi il patriarca o il suo marchese in visita ufficiale in Albona (però non più di due volte all'anno), dovevasi ammanire loro ed al seguito un pranzo e una cena, e somministrare il necessario fieno ai cavalli (albergaria). Inoltre ogni massaro, ossia possessore d'un podere, era obbligato di corrispondere al vicario, a titolo di salario, l'annuo tributo d'un moggio di frumento, d'uno d'avena e d'uno di vino, più la decima degli agnelli e altre regalie minori. In seguito, la Comunità assicurò al vicario una provvisione fissa di 150 moggia di frumento, 100 di avena e 150 di vino; inoltre un castrato o una pecora e un formaggio per ogni mandra ovina, e la sesta parte delle multe giudiziarie, oppure un importo fisso di 100 lire.

Un po' alla volta anche gli Albonesi, ed in particolare i maggiorenti della terra che quali membri del Consiglio avevano in mano il potere, aspirarono ad una maggior larghezza [138] d'autonomia; di fatti una parziale riforma della costituzione comunale seguì sotto il patriarca Bertrando di S. Gines, il quale, specie dopo la perdita definitiva di Pola e della Polesana, si mostrò inclinato a qualche opportuna concessione verso i pochi luoghi dell'Istria rimasti ancora fedeli alla Chiesa di Aquileia. Gli Albonesi conseguirono cioè in quel tempo il privilegio di eleggersi, a certe condizioni, il vicario, che per l' innanzi assunse comunemente il titolo più appropriato di podestà, e di redigersi un codice statutario delle antiche leggi e consuetudini della terra.

A quali particolari condizioni fosse vincolata la prerogativa di nomina del vicario ossia podestà non risulta dai documenti; lo Statuto determinava soltanto che l'elezione dovesse seguire in piena comunitate et in concordia consilii et comunis, cioè in pubblica concione, mentre la scelta dei giudici e degli ufficiali subalterni era riservata al Consiglio. Ma dall'esempio di altre città e terre del Marchesato, alcune delle quali, passate per tempo sotto il dominio di Venezia, godettero un tale diritto già nella prima metà del secolo XIII; in ispecie poi dall'esempio di Muggia, rimasta soggetta al governo aquileiese sino al 1420, è lecito inferire che anche in Albona l'elezione del podestà seguisse previa licenza da impetrarsi di volta in volta dal patriarca, a cui spettava la confermazione scritta dell'eletto, che doveva essere, naturalmente, persona di suo aggradimento e fiducia.

Non consta quanto tempo gli Albonesi esercitassero liberamente questo importante privilegio, che assicurava ai loro piccolo Comune una relativa indipendenza, affrancandolo dalla supremazia diretta del principe. Però nel 1363 vi figura a capo del Comune un Dominus Lovrizza Generalis Capitaneus Terre Albone, ufficiale di nuova creazione, imposto senza dubbio dal patriarca, e investito, come lo dinota il titolo, di più ampia balia civile e militare, probabilmente in occasione di turbolenze interne o di pericoli di guerra. Capitani si chiamarono in Friuli i gastaldioni patriarcali delle città e terre fortificate — a Portogruaro dal 1265, a Monfalcone dal 1269, a Udine dal 1340 — e non era semplice titolo d'onore, ma che andava congiunto a maggiore autorità e responsabilità, stante che i [139] preposti al Capitanato dovevano custodire al patriarca il luogo, ed in particolare la rocca che di solito lo muniva, provvedendo in ogni evenienza alla loro difesa e sicurezza. Così pure i podestà di Muggia s'intitolarono per qualche tempo, nella seconda metà del secolo XIV, capitani, avendo in custodia il castello che il patriarca vi fece costruire dopo vinta la fazione che metteva capo a Raffaele di Steno e riconquistato il dominio della terra.

Il Lovrizza, personaggio ragguardevole che sembra indigeno di Albona (suo figlio Domenico fu, nel 1420, tra i nobili del Consiglio che deliberarono di dedicarsi alla Signoria di Venezia) prestò per molti anni i suoi fedeli servigi al Governo d'Aquileia, in riconoscimento de' quali il patriarca Marquardo, in data del 7 gennaio 1368, gli concedette in piena fruizione, per un periodo indeterminato, la prossima terra di Fianona con tutti gli affìtti, censi, diritti, giurisdizioni, colte ecc. Contemporaneamente gli diede un'altra prova di considerazione e fiducia delegandolo a esaminare e definire certe questioni per confini tra i sudditi aquileiesi ed i sudditi del conte Alberto di Gorizia in Istria, e precisamente nei territori di Albona e Due Castelli.

Quantunque in questi documenti il Lovrizza de oppido Àlbone non venga designato espressamente quale capitano o podestà; è probabile che seguitasse a coprire tale carica non solo in Albona, ma pur anche in Fianona (che venne, come abbiamo veduto, a lui quasi infeudata) e in Due Castelli; sembra anzi che appena d'allora il podestà di Albona estendesse la sua giurisdizione sui prefati due Comuni minori del Marchesato.

Il privilegio d'elezione del podestà venne contestato e disconosciuto agli Albonesi anche dai successivi patriarchi ; interessante è la controversia sorta in proposito sotto il patriarca Antonio Gaetani, il quale cercava invano di rafforzare l'autorità ed il prestigio civile, ormai irremissibilmente scaduti, della sua Chiesa.

Avendo divisato, nel 1397, di nominare di proprio arbitrio i podestà delle terre istriane che ne erano prive, e che si reggevano interinalmente mediante i propri giudici, vi [140] incontrò la più tenace opposizione. Gli Albonesi gli scrissero accampando il diritto di scegliersi da soli il podestà, in base al tenore dei propri Statati del 1341, de' cui capitoli relativi gli trasmisero copia. Ma il patriarca rispose che quegli Statuti non bastavano a giustificare le avanzate pretese, non risultando che gli stessi fossero stati veramente promulgati dal patriarca Bertrando, nè riconfermati dai di lui successori, e intimava loro di fornirgli le prove di quanto asserivano nel termine di otto giorni, trascorsi i quali egli sarebbe proceduto senz'altro alla nomina del podestà.

Difatti, non avendo potuto, a quanto pare, gli Albonesi corrispondere alle sue richieste, il patriarca Antonio affidò per un anno al nobile udinese Ermagora di Cramaria le unite podestarie di Albona, Fianona e Due Castelli con tutte le ragioni, giurisdizioni, redditi e proventi alle stesse inerenti, e col mandato di amministrarvi giustizia plenaria, rispettando però "le antiche, giuste e lodevoli consuetudini dei sudditi". Il presule aquileiese si trovava allora a Muggia, dove erasi recato per sedare il malcontento prodotto dalle sue disposizioni restrittive alla libertà comunale, e per mettere ordine nel governo della terra. Persino le piccole comunità di Buie e Portole ebbero in quell'incontro a respingere sdegnosamente il podestà loro imposto nella persona di Giacomo da Brescia, incorrendo perciò nelle pene canoniche fulminate loro dall' inflessibile principe.

Fa questo, può dirsi, l'ultimo atto d'autorità e d'energia del governo aquileiese in Istria. Il potere temporale dei patriarchi andava ormai incontro fatalmente alla propria dissoluzione e rovina, cui non valse a ritardare neppure l'intervento armato, in sua difesa, dell'imperatore Sigismondo. Nel 1420 i Veneziani occuparono tutto il Friuli; sotto l'impressione di questo avvenimento, e dietro i lusinghieri e persuasivi inviti del capitano di Raspo Francesco Basadonna, gli Albonesi, raccoltisi il 16 giugno, nella chiesa di S. Maria, in assemblea generale dei nobili e dei popolari, deliberarono unanimemente, pro bono et utile et statu communis Albone, di sottomettersi alla Signoria di Venezia, mantenendo però inalterate le proprie libertà e consuetudini. Il 3 luglio successivo, avendo il Senato [141] veneto accettate le condizioni propostegli dagli ambasciatori albonesi, fu rogato in Venezia l'istrumento della dedizione, il quale determinava e confermava i privilegi statutari della terra, singolarissimo fra tutti di eleggersi a beneplacito in podestà un gentiluomo veneziano, con l'obbligo però di sottoporre la nomina alla sanzione ducale. Se non che già nel 1432, essendo derivate in paese gravi discordie e tumulti dalla scelta del nuovo rettore, il Senato veneto, per desiderio e domanda degli stessi cittadini, tolse loro cotesta attribuzione, deliberando che per l'innanzi il podestà d'Albona venisse eletto, per due mani, dal Consiglio Maggiore della Dominante.

Notisi che nessun altro Comune dell'Istria conseguì mai dalla Repubblica un simile privilegio, e Muggia stessa, terra di ben maggiore considerazione, datasi a lei in quel medesimo tempo, ebbe respinta, senz'altro, una conforme richiesta, pur basata sulle disposizioni statutarie e sulle inveterate consuetudini locali. È certo che ai Veneziani importava di assicurarsi ad ogni costo il possesso di Albona e Fianona, onde impedire che le stesse cadessero in mano degli Austriaci, ciò che avrebbe costituito un pericolo permanente alla integrità e sicurezza del dominio di S. Marco in quelle estreme parti dell'Istria. Tanto più che le prefate terre si trovavano allora, come da noi già esposto, completamente staccate dal territorio veneto, e subivano l'influenza politica ed economica dei paesi arciducali, coi quali erano in continue amichevoli relazioni di vicinanza.

I Veneziani, largheggiando e allora e poi in concessioni e favori, vollero stringere a se gli Albonesi ed i Fianonesi coi vincoli sinceri e durevoli dell'affetto e della gratitudine; e ci riuscirono anche, ed ebbero in quei popoli un' avanguardia fidata e devota vigilante ai confini meridionali della provincia Appena un secolo di poi, con l'annessione di Barbana e Castelnuovo alla Repubblica, fu stabilita la continuità del territorio veneto da Pola ad Albona; e quest'ultima andò acquistando maggiore incremento ed importanza. Dotata di clima mite e salubre, di suolo fertile, con una popolazione svegliata e laboriosa, avanzò gradatamente in agiatezza non solo ma anche in civiltà e coltura, tanto da poter gareggiare con le più [142] progredite e fiorenti terre dell' Istria. Gli Albonesi, che ancora alla fine dei secolo XV erano in grande maggioranza di stirpe e di lingua slava — e ciò parve ben cossa miranda al giovane Marino Sanuto che durante il suo primo viaggio in Istria, nel 1484, non aveva incontrato sin là che connazionali — un secolo di poi avevano già adottato, generalmente, coi costumi anche l'idioma veneziano; e la loro piccola terra andò riacquistando, dopo tanti secoli, il carattere nazionale antico, e divenne una nobile cittadina italiana, quale tuttodì si mantiene.

Dell'epoca patriarcale rimangono in Istria, nella loro struttura originale, senza emendamenti e rifazioni, i due soli codici statutari di Muggia e di Albona. I vecchi Statuti muggesani (non però i primigeni, del secolo XIII, andati perduti) che si conservano, insieme a quelli riformati del 1420 e del 1454, nell'Archivio diplomatico di Trieste, sono sgraziatamente incompleti, mancando di parecchie carte specie al principio e alla fine; laonde non vi si ricava l'anno preciso della loro compilazione, la quale dovrebbe però risalire, in quanto è lecito inferirlo dalle date delle numerose correzioni ed aggiunte marginali, al 1347 circa, cioè ad un'epoca di poco posteriore alla redazione degli Statuti albonesi. Cotesti Statuti di Muggia sono, senza dubbio, tra i più interessanti corpi di leggi comunali dell'Istria, per la varietà ed estensione della materia che abbracciano, specie di diritto costituzionale ed amministrativo, rappresentandoci un Comune perfettamente organato ed evoluto, e quasi del tutto libero e indipendente. Nondimeno, in quanto riguarda la procedura e la giudicazione penale, appaiono senza confronto più copiosi e dettagliati non solo, ma anche di carattere più primitivo gli Statuti di Albona, i quali assumono perciò, dal punto di vista storico-giuridico, una importanza particolare, giovando meglio d'ogni altro codice statutario istriano, sia pur di origine più antica ma riformato, a farci conoscere le norme e consuetudini di diritto criminale vigenti nel Marchesato durante il medio evo e precisamente avanti la dominazione veneziana che vi apportò delle notevoli modificazioni.

[143] Essi furono compilati, come altrove dicemmo, nell'anno 1341, per licenza e commissione del patriarca Bertrando e per cura del vicario d'Àlbona Stefano del fu Virgilio, nobile cividalese perito in leggi, che coprì importanti uffici sotto diversi patriarchi, specialmente in Istria, ove tenne tra altro due volte, nel 1317 e nel 1361, la suprema reggenza del Marchesato. Il vicario ebbe assistenza nel suo lavoro da una giunta di statutari scelti fra i membri più anziani ed esperti del Consiglio, e della quale facevano parte i due giudici allora in carica ser Bastiano del fu Vlechi, e ser Bratogna del fu Jedrevaz; inoltre ser Drusaz del fu Quirino, ser Giusto del fu Marco da Sith, ser Àrnusto Lastigna di Domenico detto Bastiano e altri.

Gli Statuti d'Albona non formano un corpo completo di ordinamenti comunali per tutti i rami della pubblica amministrazione, ma sono piuttosto un codice di leggi penali con alcune norme di procedura relativa e con poche disposizioni di diritto costituzionale e di diritto civile.

In origine furono ordinati in due libri, suddivisi il primo, che s'intitola de publicis iuditiis, in 37, ed il secondo, intitolato de privatis delictis, in 29 capitoli. Delitti pubblici erano considerati in quel tempo i così detti malefici, per i quali comminavansi di solito pene afflittive ossia corporali, cioè, nei nostri Statuti, l'alto tradimento, il tumulto, l'omicidio, il veneficio, la violazione di domicilio, l'incendio doloso, il furto violento e qualificato, lo stupro e la violenza carnale in genere, la sodomia e la bestialità, la falsificazione di monete, la fattucchieria e lo spergiuro. Delitti privati dicevansi invece i reati minori e le contravvenzioni che venivano puniti di solito esclusivamente con multe, senza commutazioni ed inasprimenti; come tali sono compresi nel secondo libro del nostro codice : la bestemmia (contro la quale è però decretata la gogna), il ferimento e la contusione, la violenza e l'ingiuria contro o dinanzi ufficiali pubblici, la violenza e l'ingiuria privata, i danni campestri ecc.

Le pene afflittive in vigore nel Comune d'Albona erano le seguenti:

  1. La pena di morte, che veniva eseguita: mediante l'impiccagione sui traditori, ladri violenti e sacrileghi, e ladri per [144] furti d'un valore superiore alle 10 lire; mediante la decapitazione sugli omicidi, violatori di donne, provocatori di tumulti armati; mediante il rogo sui sodomiti, incendiari, falsi monetari, fattucchieri, propinatori di veleni. Il rogo era poi riservato alle donne anche nei casi in cui agli uomini la pena di morte veniva irrogata altrimenti.
  2. Recisione d'un membro, e precisamente: d'una mano o d'un piede per chi entrava nella terra o ne usciva altronde che per le porte; d'una mano per i provocatori di tumulti senza uso di armi; d'un piede per i ladri da 20 soldi a 10 lire e per chi s'introduceva di notte tempo nelle altrui case rurali, mandre, molini ecc.; d' un dito della mano per gli uomini ch'entravano a scopo di furto negli altrui orti e vigne
  3. L'inustione ossia il marchio col ferro rovente sulla guancia, per i ladri di 2 o più animali ovini.
  4. La fustigazione seguita dal bando di un anno, per i ladri sino al valore di 20 soldi dei piccoli o di un solo animale ovino; la semplice fustigazione era invece stabilita per le donne che andavano a rubare negli orti e nelle vigne.

La berlina era comminata ai ladri d'un numero indeterminato di maiali, d'un'arnia o d'un cane da guardia, ed ai beBtemmiatori; inoltre agli spergiuri e falsi testimoni, ai quali però era imposta anche una pena pecuniaria di lire 10, sino al cui pagamento questi rei dovevano essere trattenuti in carcere.

Negli Statuti albonesi la detenzione non si trova compresa tra le vere pene espiatorie, ma è considerata soltanto come una misura preventiva e precauzionale da applicarsi agli incolpati e sospetti di malefizio, ed a tutti i figli maschi dei traditori, anche se non palesemente indiziati nel reato paterno.

La pena di morte, nella maggioranza dei casi, non era commutabile in una pena pecuniaria; ciò veniva ammesso nell'omicidio e nello stupro, ma soltanto in seguito ad un accomodamento del reo coi parenti ed eredi dell' ucciso o della donna violata. Nel primo caso la concordia doveva essere fatta entro otto giorni in forma pubblica e solenne nella chiesa maggiore di Albona, alla presenza di tutto il Consiglio e del popolo ; ed il colpevole era obbligato a pagare pro otfensa cioè [145] per l'infrazione della legge comune, 100 lire veneziane dei piccoli al patriarca ed altrettante al Comune.

Nel secondo caso non era prescritta la pubblicità della composizione, e l'ammenda al principe e al Comune era ridotta alla metà per gli autori diretti del maleficio e ad un quarto per i favoreggiatori. La pena di morte per il furto semplice superiore alle 10 lire, come pure tutte le altre pene afflittive venivano eseguite solo quando il condannato non era in grado di pagare le corrispondenti pene pecuniarie (banni) determinate dagli Statuti, le quali nei furti ascendevano di solito al sestuplo del valore della cosa rubata; cioè un doppio spettava al patriarca, un doppio al Comune e un doppio al danneggiato.

I malfattori criminali che si sottraevano con la fuga alla giustizia punitiva, venivano condannati al bando perpetuo, e per i delitti più gravi anche alla confisca dei beni, salva però la dote della moglie del reo contumace.

I beni sequestrati andavano divisi, nei casi d'omicidio, stupro ed appiccato incendio, in parti eguali tra il patriarca, il Comune e l'offeso o danneggiato, rispettivamente i suoi parenti ed eredi; nel furto violento (dopo risarcito il danno) e nell' alto tradimento tra il patriarca ed il Comune; mentre nella falsificazione di monete, fattucchieria, veneficio, tumulto e sedizione andavano devoluti esclusivamente al Comune.

La tortura non veniva applicata che sui ladri famosi e sui sodomiti, per strappar loro la confessione delle colpe di cui fossero indiziati.

La procedura penale comprendeva in determinati casi l'obbligo dell'accusato di soolparsi (se purgare), cioè di provare la propria innocenza o mediante il giuramento solenne o mediante il giudizio di Dio.

Il giuramento veniva prestato dall'imputato unitamente ad alcuni uomini di buona condizione e fama, ossia degni di fede, i così detti congiuratori o sacramentali, il cui numero variava da un minimo di 3 ad un massimo di 24, a seconda della gravità del delitto o a seconda del valore del danno, ma che solitamente era di dodici individui, compreso lo stesso imputato. Tale forma di purgazione o scolpamento era ammessa [146] per l'omicidio, lo stupro, la violazione di domicilio, il furto nelle varie sue gradazioni, inoltre per alcune trasgressioni minori; però in certi casi potevano giovarsene soltanto le persone di buon nome non per anco punite, mentre i recidivi ed infami dovevano assoggettarsi al giudizio di Dio.

Questo secondo mezzo di prova, conosciuto generalmente col nome di ordalia, in cui si voleva riconoscere l'intervento diretto della divinità, veniva eseguito in Albona, nella chiesa di S. Maria, mediante l'acqua bollente, cioè l'incolpato doveva estrarre a mano nuda da una caldaia d'acqua bollente un sassolino immersovi appeso ad una funicella; e se dopo tre giorni di rigorosa clausura con la mano inguantata, questa non presentava alcun segno di ustione, egli veniva dichiarato innocente e prosciolto da ogni accusa, altrimenti doveva subire, come reo convinto, la pena del delitto imputatogli La così detta lex caldarie era applicata in certi casi di furto qualificato, nella violazione del domicilio e delle chiusure private, nell'incendio doloso e nel taglio abusivo di alberi sui pascoli comunali.

Da questa sommaria esposizione del contenuto dei primitivi Statuti albonesi risulta evidente l'assoluta prevalenza che vi tenevano tuttavia le antiche consuetudini basate sul diritto germanico, nel tempo in cui la risorgente legislazione romana aveva già portato in altri paesi e persino nella massima parte dei Comuni istriani più progrediti in civiltà o più esposti alle influenze di fattori esterni, delle essenziali riforme e modificazioni al sistema punitivo barbarico. Così p. e., come vedemmo, nel codice albonese è ammessa per qualche reato maggiore (omicidio e stupro) la composizione dell' offensore con l'offeso, rispettivamente con i suoi parenti ed eredi, verso pagamento d'un'indennità (guidrigildo), il che sta in relazione con l'antico diritto di faida o vendetta privata; e vi si trovano ancora in pieno vigore, la prova sacramentale e l'ordalia. Di tutti gli altri Statuti comunali dell'Istria, soltanto quelli di Trieste del 1318 comprendono il giudizio di Dio per duello quale mezzo probatorio della legittima difesa da parte degli omicidi.

Notisi che la prova del duello era generalmente ammessa nei casi d'omicidio dagli ordinamenti provinciali concordati [147] circa l'anno 1060 tra il marchese Ulrico, il suo vicario conte Engelberto, i vescovi, i nobili e gli abitanti delle città e terre dell'Istria; ma ad essa veniva pure fatto ricorso nelle cause civili più importanti, come ce n' offre l'esempio un documento del 1186 contenente la diffinizione d'una controversia per diritti fondiari tra il Comune di S. Lorenzo al Leme ed i fratelli Adalburno e Cadulo feudatarî del castello di Callisedo. Il duello giudiziario era riservato in origine, cioè nell'epoca longobardica e franca, agli uomini liberi, mentre la prova dell'acqua bollente veniva applicata agli schiavi, ai servi ed in genere alle persone di condizione inferiore. Come abbiamo veduto, in Albona la lex caldarie era ammessa soltanto per gli individui di cattiva fama, già rei convinti di maleficio.

Mentre gli Statuti di tutti gli altri Comuni istriani furono riformati sotto la Signoria di S. Marco, eliminandosi da essi le norme processuali e le disposizioni giuridiche in genere contrarie allo spirito delle leggi e consuetudini veneziane, quelli d'Albona non vennero mai riveduti e corretti, rimanendo in vigore nella loro forma originaria sino alla caduta della Repubblica. Il che desta non poca meraviglia, tanto più che nel secolo XVII si procedette alla loro volgarizzazione, però rigorosamente letterale, conservandosi persino immutate le formole d'assegnamento delle tangenti dei banni ai patriarchi d'Aquileia. È noto che le ordalie ed altri consimili mezzi barbarici di procedura penale, come pure le faide con tutte le loro derivazioni (componimenti ed indennità private) non erano mai state in uso a Venezia, nè tollerate di solito nelle città e terre ad essa soggette, ond'è per questo senza dubbio che mancano quasi del tutto nei codici statutari dell' Istria, anche in quelli di Pinguente e Portole (perfettamente identici tra loro), rinnovati e confermati sotto il dogato di Francesco Foscari, i quali dovevano concordare più degli altri, specie in materia criminale, con gli Statuti d'Albona.

Non va però dimenticato che la Signoria di Venezia nell'accettare la dedizione degli Albonesi erasi impegnata di mantenere perpetuamente inviolate le costituzioni e usanze loro dei tempi passati ed in ispecie del periodo patriarcale; Rifatti nelle commissioni ai podestà d'Albona veniva inserito [148] un ordine particolare di reggere la terra nel civile e nel criminale rispettandone gli statuti, le consuetudini ed i privilegi.

Quanto tempo durasse ivi l'integrale applicazione delle più barbare leggi contenute nel codice del 1341 non sappiamo; è probabile però che col raffinarsi della civiltà e col diffondersi della coltura, anzitutto tra la classe dirigente, che andò trasformandosi in un piccolo patriziato italiano nudrito gradatamente di nuovi elementi veneti, e di cui parecchi soggetti si dedicarono con onore, oltre che alla milizia, alla giurisprudenza, quelle leggi cadessero un po' alla volta in disuso e venissero infine, forse già nel secolo XVI, ripudiate del tutto, però senza una loro formale abrogazione. Negli Statuti originali il solo capitolo XXXIII del primo libro, contenente le modalità di applicazione della lex caldarie, si vede cassato con due semplici tratti di penna.

Agli Statuti dell'epoca patriarcale fanno seguito molteplici addizioni del primo periodo veneziano, cioè del secolo XV, alcune concernenti antiche consuetudini locali, altre novelle deliberazioni del Consiglio in materia civile e amministrativa. Sono 38 capitoli inseritivi a varie riprese, senza ordine nè di data nè di soggetto. Nel codice trovansi pure riportati qua e là, alla rinfusa, alcuni altri documenti d'interesse comunale, che specificheremo più oltre, tra cui l'atto di dedizione degli Albonesi alla Signoria di Venezia.

I due unici esemplari degli Statuti, cioè l'originale latino, che diamo ora alla luce, e la versione italiana del secolo XVI, incompleta e scorretta, già edita nel 1870, in opuscolo separato di pp. XVI — 61 annesso al primo volume della serie seconda del nostro Archeografo, dal compianto Carlo Buttazzoni, che vi premise alcuni cenni storici su Albona, venivano conservati gelosamente, anche dopo perduto, sotto il dominio austriaco, ogni vigore di legge, nell'Archivio municipale di Albona, sino a che buona parte di esso Archivio non venne presa in custodia dal nuovo Governo nel tempo in cui questo si [149] attribuì la proprietà dei palazzi comunali. Poco appresso, cioè circa il 1836, l'i. r. commissario politico e giudice distrettuale Biagio Adam, carniolino, uomo di mente ristretta, avverso ad ogni vestigio della passata dominazione, volle disfarsi, barbaramente, come d'un inutile ingombro, dei numerosi atti, registri, quaderni e libri dell'epoca veneta custoditi nella cancelleria giudiziale, e li vendette, a peso di carta straccia, ai negozianti e rivenduglioli del luogo. Ma, fortunatamente, almeno una parte di quel prezioso materiale storico potè venir sottratta alla dispersione e alla distruzione per l'amoroso interessamento di due egregi cittadini albonesi: il padre del vivente dott. Antonio Scampicchio e Tomaso Luciani, allora giovanissimo, ma già inclinato allo studio della storia patria. Essi ricuperarono tra altro i due Statuti: l'esemplare latino nella bottega di certo Cattaro, l'italiano nella farmacia Millevoi. Questo fu ceduto a Pietro Kandler, e passò poi nell'Archivio diplomatico di Trieste, quello rimase in proprietà della famiglia Scampicchio; e fu il prelodato dott. Antonio che lo affidò cortesemente, per la pubblicazione, alla Direzione dell'Archeografo, la quale gliene rende, per mio mezzo, le più vive grazie.

Il codice membranaceo, alto cent. 32.5, largo 23, si compone di 28 carte, e fu rilegato recentemente in tutta pelle verde con fregi dorati ed il titolo pure in oro: Statuta Albonensium A. D. MCCCXLI. Il testo originale è scritto tutto d'una mano, a caratteri minuscoli gotici massicci, con le rubriche, lo intestazioni e iniziali dei capitoli in rosso ; le aggiunte posteriori, di più mani, sono parte a caratteri analoghi ai precedenti, parte a caratteri corsivi notarili. I due libri del 1341 occupano le prime 21 carte del codice: sulla carta 1 verso e su parte della c. 2 recto trovansi le rubriche del libro I, i cui 37 capitoli cominciano a c. 3 r. e terminano a c. 13 v. Sul recto della c. 14 stanno le rubriche del libro II, i cui 29 capitoli vanno sino a c. 28 r. Riguardo alle aggiunte, che sono tutte dell' epoca veneziana, dobbiamo anzitutto notare che sul recto della prima carta si trovano elencati i nomi dei consiglieri d'Albona viventi nel 1436 e di parecchi altri eletti posteriormente, sulla c. 2 r. e v, lasciata in origine parzialmente in [150] bianco, fu trascritto l'atto di dedizione, e sotto a questo una lettera dei governatori delle entrate diretta nel 1454 al podestà Andrea Diedo. Però le vere addizioni agli Statuti, le quali comprendono 38 nuovi capitoli, furono inserite nel codice, in prosecuzione del libro II, da c. 21 r. a c 26 v., e portano in chiusa il motto biblico : Ego dixi domine custodire legem tuam. Se non che a carte 23 r. e v. e 24 r. trovasi intercalata copia di una sentenza sindacale contro il podestà Marco Magno, emanata nel 1460 circa da Domenico Trevisan uditore sindaco provveditore e avvocatore di Terraferma e dell'Istria Alle addizioni fanno poi seguito (a c. 26 v.) due ducali di Francesco Foscari, degli anni 1431 e 1442, rilasciate ai comandanti delle galere ed ai rettori in Dalmazia e in Istria, circa il privilegio conferito a Ramberto di Walsee d'introdurre liberamente a Fiume vino, granaglie e bestiame; dopo una pagina in bianco segue (c. 27 v. e 28 r.) la conferma, in data del 29 ottobre 1523, di tre capitoli d'argomento comunale da parte di Benedetto Barbarigo sindaco di Terraferma, ed infine (a c. 28 r. e v.) una terminazione dd. 24 febbraio 1537 del podestà Luigi Contarmi sull'esercizio del notariato.

Nella stampa del codice fu proceduto con un certo ordine, incominciando dai due libri originali degli Statuti, come compilati nel 1341, a cui seguono le addizioni e riformazioni propriamente dette, ed a queste infine i documenti di vario argomento disposti cronologicamente.