LATIN
Placitum Risanum
ITALIANO
Placito del Risano
In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Cum per jussionem Piissimi, atque Excellentissimi Domini Caroli Magni Imperatorie, et Pippini Regis filii ejus, in Istria nos servi eorum directi fuissemus, idest Izzo praesbyter, atque Cadolao, et Ajo Comites pro causis Sanctarum Dei Ecclesiarum, prò justitia Dominorum nostrorum, seu etiam de violentia populi, pauperum, orphanorum, et viduarum, primis omnium venientibus nobis in territorio Caprense, loco qui dicitur Riziano, ibique adunatis venerabili Viro Fortunato Patriarcha, atque Theodoro, Leone, Stauratio, Stephano, Laurentio Episcopis, et reliquis Primatibus, vel Populo Provinciae Istriensium, tunc eligimus de singulis Civitatibus, seu Castellis homines capitaneos numero centum septuaginta et duos; fecimus eos jurare ad SS. quatuor Dei Evangelia, et pignora Sanctorum, ut omnia quicquid scirent, de quo nos eos interrogaverimus, dicant veritatem: in primis de rebus Sanctarum Dei Ecclesiarum: deinde de justitia Dominorum nostrorum, seu et de violentia, vel consuetudine populi territorii istius, Orphanorum, et Viduarum, qui absque ullius hominis timore nobis dicerent veritatem.

In nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen!

Quali sudditi del piissimo nostro Signor Carlo Magno, e del suo regale figlio Pipino, io, don Izzo, ed i conti Cadolao e Ajone, per volontà della santa Chiesa di Dio, ci siamo qui riuniti, nel territorio di Capris4 , in località Risano, per giudicare alcune questioni che rigaurdano la Chiesa, per valutare le lamentele sul pagamento delle tasse governative, e quindi per giudicare i .soprusi fatti alle consuetudini del popolo, ai poveri, agli orfani, ed alle vedove. Qui, sono pure convenuti: il venerabile patriarca Fortunato, i vescovi 7 Teodoro, Leone, Staurazio, Stefano e Lorenzo, più altri maggiorenti del popolo istriano. Inoltre, abbiamo scelto a testimoniare anche 172 rappresentanti (5, cpv. 4), delle varie città e borghi fortificati6 . Tutti hanno giurato sui santissimi Quattro Vangeli — invocando la testimonianza dei santi — che quanto diranno, senza timore di alcuno, sarà la verità. Innanzi tutto su questioni che riguardano la Chiesa metropolitana ed i suoi vescovi; poi, sulle ingiustizie che riguardano il pagamento dei tributi; infine sui soprusi perpetrati contro le antiche consuetudini del popolo, ed a danno degli orfani e delle vedove.

Et ipsi detulerunt nobis Breves per singulas Civitates, vel Castella, quos tempore Constantini, seu Basilii Magistri Militum fecerunt, continentes quod a parte Ecclesiarum non haberent adjutorium, nec suas consuetudines. Quindi, le singole città e borghi fortificati, hanno presentato l'elenco scritto con gli aiuti che la Chiesa non ha loro dato, come sarebbe stata antica consuetudine fin dai tempi di Costantino e del governatore militare Basilio.16
Fortunatus Patriarcha dedit responsum dicens: Ego nescio si super me aliquid dicere vultis: veruntamen vos scitis omnes consuetudines quas a vestris partibus Sancta Ecclesia mea ab antiquo tempore usque nunc dedit, vos mihi eas perdonastis: propter quod ego ubicumqne potui, in vestro fui adjutorio, et nunc esse volo, et vos scitis, quod multas dationes, vel missos in 8ervitium D. Imperatoris propter vos direxi: nunc autem qualiter vobis placet, ita fiat. [142] Dopo di che, il patriarca di Grado, Fortunato, disse: «Non so se avete qualcosa da reclamare anche contro di me. Tutti, però sapete quali siano stati per consuetudine, e lo sono tuttora, i sussidi the la mia Chiesa a dato a voi, sebbene siate stati proprio voi ad esonerarmi dal farlo. Tuttavia, quando ne ho avuta la possibilità, io vi ho sempre aiutato e continuerò a farlo. Comunque, voi ben sapete, e lo sanno pure i giudici-ispettori qui presenti, quante offerte io abbia inviato all'imperatore al fine di ottenere la sua benevolenza su di voi. Ed ora la parola a voi! Così sia!»
Omnis Populus unanimiter dixerunt, quod antea tunc et nunc et plura tempora prò nostro largitur, ita sit, quia multa bona a parte vestra habuimus, et habere credimus, excepto quando Missi Dominorum nostrorum venerint, antiquam consuetudinem vestra familia t'aciat. [143] A questo punto, tutti i presenti confermarono quanto — secondo le antiche usanze — la Chiesa aveva, più volte loro dato e si aspettavano che continuasse a dare, a meno che non fossero arrivati prima (a riscuotere i tributi) gli esattori imperiali.
Tunc Fortunatus Patriarcha dixit: Rogo vos, filii, nobis dicere veritatem. Qualem consuetudinem S. Ecclesia mea Metropolitana in territorio Istriense inter vos habuit. Dopo di che il patriarca Fortunato continuò: —Ed ora, figli miei, vi prego di dire tutta la verità sui favori che la mia Chiesa metropolitana ha fatto a tutta la popolazione dell'Istria.
Primus omnium Primas Polensis dixit: quando Patriarcha in nostram Civitatem veniebat, et si opportunum erat propter Missos Dominorum nostrorum, aut aliquo placito cum Magistro [111] Militum Graecorum habere, exibat Episcopus Civitatis nostrae cum Sacerdotibus, et Clero vestiti planetas cum cruce, cereostados, et incenso, psallendo sicuri snmmo pontifici, et «Judices una cum populo veniebant cum signis, et cum magno etiam recipiebant bonore; ingredientem autem ipsum Pontificem in Domum S. Ecclesiae nostrae, acoipiebat statina ipse Episcopus claves de sua Domo et ponebat eas ad pedes Patriarchae: ipse autem Patriarcha dabat eas suo Majori, et ipse judicabat, et disponebat usque in die tertia: quarta autem die ambulabat in suum Rectorium. Allora, prima di tutti parlò il podestà 5 di Pola, che disse: «Quando nella nostra città arrivava il patriarca di Grado, accompagnato dai messi imperiali — se non doveva andare a qualche altra riunione assieme al comandante militare bizantino17 — gli andava incontro a riceverlo lo stesso vescovo della città con tutto il clero paludato a festa, con croci, ceri ed incenso, seguito dai magistrati e dal popolo con le bandiere, salmodiando, in pompa magna, corne se stesse arrivando lo stesso papa. Quindi, gli poneva ai piedi le chiavi del vescovato, che il patriarca raccoglieva e consegnava alla più alta dignità del suo seguito, fermandosi, poi, al vescovato per tre giorni, durante i quali concedeva udienza. Al quarto giorno rientrava alla sua sede di Grado».
Deinde interrogavimus Judices de aliis Civitatibus, sive Castellis, si veritas fuisset ita: omnes dixerunt: sic est veritas, et sic adimplere cupimus.

Nos vere amplius super Patriarcha dicere non possumus. Peculia autem vestra domnica ubicumque nostra pabulant, ibique et vestra pascant absque omni datione. Volumus ut in antea ita permaneat.

Quindi, sono stati interrogati, sotto giuramento, i podestà delle altre città, ed i comandanti dei borghi fortificati per sapere se quella era proprio la verità, e se non avevano altro da dire sul conto del patriarca. Anzi — dissero — se avesse chiesto il permesso di pascolo sul suolo pubblico, loro glielo avrebbero senz'altro concesso gratuitamente, come avevano fatto nel passato.
Nam vero super Episcopos multa habemus quod dicere. Sui vescovi, tuttavia, avrebbero parecchie cose da dire:
In Capitulo Ad missos Imperii, sive in quacumque datione, aut collecta medietatem dabat Ecclesia, et medietatem populus. Capo I: — Una volta, qualsiasi regalla18 o coletta19 venisse consegnata ai funzionari dell'imperatore, metà la dava la Chiesa, e metà il popolo.
II in Capitulo Quando Missi Imperii veniebant, in Episcopiis habebant collocationem, et dam interim reverti deberent ad suam dominationem, ibique habebant mansionem. Capo II:— Quando arrivavano i rappresentanti dell'imperatore, essi venivano alloggiati nei vescovati, e lì vi rimanevano finché non tornavano alla loro sede. [144] 
IlI Capitulo Quaecumque chartulae emphitheoseos, aut libellario jure, vel non dolosae commutationes nunquam ab antiquum tempus corruptae fuerunt, ita, ut nunc fiunt. Capo III: — Mai nel passato essi avevano fatto tante illecite violazioni di contratti di enfiteusi, di livello, o di onesti accordi, quante ne fanno attualmente, ma ci regolavamo sempre secondo le nostre antiche consuetudini.
IV Capitulo De Herbatico, vel glandatico nunquam aliquis vim tulit inter vicora nisi secundum consuetudinem parentum nostrorum. Capo IV: — Mai prima erano state violate le consuetudini dei nostri avi sul diritto di erbatico c di ghiandatico.
V Capitulo De Vineis numquam in tertio ordine tulerunt, sicut nunc faciunt, nisi tantum quarto. Capo V: — Mai prima fummo tassati per più di un quarto del vino. Ora i vescovi pretendono il terzo.
VI Capitulo Familia Ecclesiae numquam scandala committere adversus liberum hominem, aut caedere cum fustibus, et etiam nec sedere ante nos ausi et suasi fuerunt: nunc autem cum fustibus nos caedunt, et cum gladiis sequuntur nos: nos vero propter timorem Domini Nostri non sumus ausi resistere, ne pejora accrescant. Capo VI: — Mai prima i dipendenti della Chiesa avevano commesso sopprusi verso uomini liberi, fustigandoli o trascinandoli in tribunale. Ora, invece, ci fustigano e ci minacciano con le armi, c noi per paura del nostro signore e di conseguenza peggiori, non osiamo ribellarci.
VII Quis terras Ecclesiae femorabat usque ad tertiam repsionem, numquam eos foras ejiciebat. Capo VII: — Un tempo, a pagamento, si poteva tagliare fino ad un terzo del fieno sui terreni della Chiesa. Ora ci cacciano via!
VIII Maria vero publica, ubi omnis populus communiter piscabant, modo ausi non sumus piscare, qui cum fustibus nos caedunt, et retia nostra concidunt. Capo VIII: — Una volta la pesca era libera perchè il mare era di tutti. Adesso, non possiamo più andare a pescare perchè ci prendono a frustate e ci tagliano le reti.
IX Capitulo Unde nos interrogastis de justitiis Dominorum nostrorum, quas Graeoi ad suas tenuerunt manus usque ad illum diem, quo ad manus Dominorum nostrorum pervenimus, ut scimus, dicimus veritatem. De civitate Polensi solidi Mancosi sexaginata, et sex; de Ruvingio solidi Mancosi quadraginta; de Parentio Mancosos sexagintasex; Numerus Tergestinus mancosos sexaginta; de Albona mancosos triginta; de Pinguento mancosos viginti; de Pedena mancosos viginti; de Montona mancosos triginta. Cancellarius Civitatis novae mancosos duodecim, qui faciunt in sitnul mancosos CCCXLIV. Isti solidi tempore Graecorum in Palatio eos portabat. Postquam Joannes devenit in Ducatu, ad suum opus istos solidos habuit, et non dixit prò justitia Palatii fuisse. Capo IX: — Quindi, interrogati su quanto pagavamo di tasse sotto il Governo bizantino19 — per quanto ne sapevamo — abbiamo sinceramente detto che, finché non arrivarono gli attuali governanti: Pola pagava 66 soldi mancosi20; Rovigno 40; Parenzo 66; i! territorio di Trieste 60; [145] Albona 30; Pinguente 20; Pedena 20; Montona 30; il cancelliere di Cittanova 12; che in totale erano 344 soldi.

Questi soldi, poi, al tempo dei Bizantini venivano consegnati al Governo centrale di Bisanzio, ma da quando abbiamo il duca, egli li amministra nel palazzo del Fisco a Cittanova, come se fossero suoi.

Item habet Casale Orcionis cum olivetis multis.

Item portionem de Casale Petriolo, cum vineis, terris, olivetis, item omnem portionem Joannis Cancianico, cum terris, vineis, olivetis, et casa cum turculis suis. Item possessionem magnam de Arbe cum terris, vineis, olivetis, et casa sua.

Item possessionem Stephani Magistri militum.

Item casam Zerontiacam cum omni possessione sua. [112]

Item possessionem Mauritii Ypati, seu Basilii Magistri militnm, instar et de Theodoro Ypato.

Item possessionem, quam tenet in Priatello cum terris, vineis, et olivetis, et plura alia loca.

In nova Civitate habet Fiscum publicum, ubi commanet, intus et foras Civitatem amplius quam duos centum colonos, per bonum tempus reddunt oleo amplius quam centum modia, vino magis quam amphoras duocentum, alnona seu castaneas sufficienter; piscationes vero habet, unde illi venìunt per annum amplius quam quinquaginta solidi mancosi absque sua mensa ad satietatem.

Omnia ista Dux ad suam tenet manum, exceptis illis CCCXLIV solidis sicut supra scriptum est, quod in Palatio deberet ambulare.

De forcia unde nos interrogastis, quam Joannes Dux nobis fecit, quod scimus, dicimus veritatem.

Eppoi, ha sequestrato:

— casàl Orcione con molti oliveti;
— la proprietà di casàl Petriolo, con vigne, terreni e oliveti;
— la proprietà di Giovanni da Canziani21, con terre, vigne oliveti, [146] rochi e casa sua (Fig, 2);
— la grande proprietà di Arbe (isola in Quarnero), con terre, vigne, oliveti e casa colonica {Fig. 5);
— la proprietà di Stefano, ex comandante militare bizantino;
— la casa di Geronzio22 con tutta la proprietà;
— la proprietà dell'ipato23 Maurizio;
— la proprietà del generale Basilio16;
— quella altrettanto vasta dell'ipato Teodoro; [147]
— la proprietà che tiene a Priatello ed in tanti altri luoghi, tutte con vigne ed oliveti;
— a Cittanova le entrate del pubblico erario, e nello stesso palazzo vi abita anche lui; ma dentro e fuori città possiede più di 2000 contadini, che da tempo gli forniscono più di 1000 moggi24 d'olio, più di 200 anfore25 di vino, e sufficienti viveri e castagne per un intiero anno;
— anche le entrate della pesca gli rendono più di 50 soldi mancosi, e da mangiare a sazietà per la sua mensa;
— su tutte queste cose c'è l'interesse personale del duca, meno che su quei 344 soldi, di cui abbiamo parlato poco fa, e che dovrebbe consegnare al Governo centrale di Bisanzio. E se proprio dobbiamo dirvi tutto quel che sappiamo sul duca Giovanni, vi diremo tutta la verità:

I Capitulo Tulit nostras silvas, unde nostri Parentes herbaticum, ed glandaticum tollebant; item tulit nobis Casalia inferiora, unde Parentes nostri, ut supra diximus, similiter tollebant. Modo contradicit nobis Joannes.

Insuper sclavos super terras nostras posuit: ipsi arant nostras terras, et nostras runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua, et de ipsis nostris terris reddunt pensionem Joanni.

Insuper non remanent nobis Boves, neque Caballi; si aliquid dicimus, interimere nos dicunt. Abstulit nostros Casinos quos nostri Parentes secundum nostrana consuetudinem ordinabant.

Capo 1: — ci ha tolto i boschi dove i nostri stranoni (antenati) avevano diritto di erbatico e di ghiandatico;
— nelle frazioni fuori città ci ha tolto le casere dove — come vi abbiamo già detto — i nostri antenati tenevano i foraggi per il bestiame. Ora, però, Giovanni nega a noi questo diritto;
— ha insediato sulle nostre terre degli Slavi pagani, che se le arano, le sarchiano, vi tagliano il foraggio, vi pascolano il bestiame, pagando l'affitto a lui;
— ci ha sequestrato buoi e cavalli, e se protestiamo dicono che siamo stati noi a farli sparire;
— ci ha tolto anche le frazioni comunali di campagna [casalia inferiora), che una volta pagavano le tasse al Comune.
II Cap. Ab antiquo tempore dum fuimus sub potestate Graecorum Imperii, habuerunt Parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati, Domesticos, seu Vicario», nec non Locoservatores, et pc ipsos honores ambulabant ad communionem, et sedebant in Congressu unus-quisque per suum honorem, et qui volebat meliorem honorem habere de Tribuno, ambulabat ad Imperium, quod ordinabat illum Ypato. Tunc ille, qui Imperialis erat Ypatus, in omni loco secundum illum Magistrum militum procedebat.

Modo autem Dux noster Joannes constituit nobis Centarchos, divisit populum inter filios, et filias vel generum suum, et cum ipsi pauperes aedificant sibi Palatia. Tribunatos nobis abstulit; liberos homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostris servis facit nos in hoste ambulare, libertos nostros abstulit advenas hostes ponimus, in casa, vel ortora nostra nec in ipsos potestatem habemus.

Graecorum tempore omnis Tribunus habebat excusatos quinque, et amplius, et ipsos nobis abstulit.

Fodere nunquam dedimus, in curte nnnquam laboravimus, vineas nunquam laboravimus, calcarias numquam fecimus; casas numquam edificavimus, tegoria numquam fecimus, canes numquam pavimus, collectas numquam fecimus, sicut nunc facimus: prò unoquoque bove unum modium damus, collectas de ovibus numquam fecimus, quomodo nunc facimus, unoquoque anno damus pecora, et agnos: ambulamus navigio in Venetias, Ravennani, Dalmatiam, et per flumina, quod numquam fecimus. Non solum Joanni, hoc facimus, sed etiam ad Filios, et Filias, seu Generum suum.

Quando ille venerit in servitium Domini Imperatoris ambulare aut suos dirigere homines, tollit nostros caballos, et nostros filios cum forcia secnm ducit, et facit eos sibi trahere saumas procul fere triginta, et amplius millia, tollit omnia eis quidquid habent, et solummodo ipsa persona ad pedes remeare facit propria. Nostros autem caballos aut in Franciam eos dimittit, aut per suos homines illos donat. [113]

Dicit in populo. Colligamus exenia ad Dominum Imperatorom sicut tempore Graecorum faciebamus, et veniat Missus de Populo una mecum, et oflerat ipsos exenios ad Dominum Imperatorem. Nos vero bum magno gaudio colligimus: quandoque venit deambulare, dicit: non vobis oportet venire: ego ero prò vobis intercessor ad Dominum Imperatorem; ille autem cum nostris donis vadit ad Dominum Imperatorem, placitat sibi, vel filiis suis honorem, et nos sumus in grandi oppressione, et dolore.

Capo II: — Nel passato, quando eravamo sudditi dei Bizantini, i nostri antenati potevano ricoprire incarichi importanti, giudici di tribunale, pretori, o loro vice. Ed a seconda della loro carica frequentavano la stessa classe sociale. Nel Congresso cittadino sedevano al posto che loro competeva a seconda della loro carica, e se qualcuno avesse ambìto ricoprire un incarico [148] superiore a quello di tribuno, poteva rivolgersi all'imperatore, che lo avrebbe nominato ìpato23, ed allora come funzionario imperiale sarebbe stato secondo soltanto ad un comandante militare; (N.d.tr.: Di quale grado, tuttavia, nessuno lo sa!);
— ora, il duca Giovanni ci ha suddivisi in centene26 e ci ha passati alle dipendenze dei suoi figli, figlie e genero, che costringono i poveri a costruire i loro palazzi;
— ci ha tolto l'incarico di magistrato;
— non ci permette di tenere alle nostre dipendenze degli uomini liberi;
— in guerra possiamo comandare soltanto i nostri servi;
— ci ha tolto i nostri liberti (schiavi affrancati), che abbiamo dovuto sostituire, in casa ed in campagna, con gente foresta che non ci ubbidisce;
— al tempo dei Bizantini un tribuno poteva tenere alle proprie dipendenze cinque e più famigli esonerati da tasse e servizi armati. Ora, lui ce li ha tolti;
— mai prima eravamo costretti a ricoverare nelle nostre stalle e foraggiare i cavalli dei funzionari imperiali in transito;
— mai prima eravamo obbligati a lavorare nei recinti del bestiame; a potare le viti; a fare la calce; a fare da muratori; a costruire capanne e lettoie; ad allevare cani per |a caccia (cfr. Kandler, op cit. pag. 14); A fare collette di pecore come dobbiamo fare ora;
— una volta, per ogni bue si pagava un moggio24 di grano, e non si facevano tante collette di pecore quante ne dobbiamo fare ora, ma una volta all'anno si versava qualche pecora o qualche agnello;
— eppoi, cosa che non avevamo mai fatto prima, ci costringe ad andare con le nostre navi, per conto suo, a Venezia, in Dalmazia, e su per i fiumi; e non solo lui, ma pure i suoi figli, figlie e genero; [149]
— quando va a fare un'ispezione per conto dell'imperatore, o a dirigere i suoi uomini, ci porta via i cavalli;
— pretende, poi, che i nostri figli gli trasportino per forza, per conto suo, dei carichi per trenta o più miglia27. Dopo di che, li spoglia di quanto hanno addosso e li rimanda indietro a piedi; i nostri cavalli, poi, li manda in Francia 13 , o li regala ai suoi uomini;
— ci ha chiesto di raccogliere regalìe per l'imperatore, come facevamo ai tempi dei Bizantini, e che un rappresentante del popolo andasse pure con lui a portarle all'imperatore. Noi, allora, tutti contenti (n.d.tr.: Bugiardi!) raccoglievamo le ragalìe, ma quando si era trattato di partire, ci aveva detto che non occorreva che vi andassimo anche noi. «Le porterò io stesso e parlerò io, di voi, all'imperatore».

Così, se ne partiva lui con le nostre offerte, facendosi, poi, bello lui ed i suoi figli, e lasciando noi delusi nel dolore.

Tempore Graecorum uolligebamus semel in anno, si necesse erat, propter Missos Imperiales: de centum capita ovium, q. habebat, unum, modo autem q. ultimum tres habet, unum exinde tollit, et nescimus intueri per annum sui actores exinde prendunt. Ista o mnia ad suum opus habet Dux noster Joannes, quod numquam habuit Magister Militum Graecor um, sed semper ille Tribunos dispensabat ad Missos Imperiales, et ad Legaturios euntes, et redeuntes. Et istas collectas facimus, et omni anno volendo nolendo quotidie collectas faoimus. — Al tempo dei Bizantini, se proprio era necessario, facevamo una colletta (di pecore) all'anno, sempre alla presenza dei funzionari imperiali. Chi aveva cento pecore ne pagava una. Ora, invece, se uno ha anche soltanto tre, ne deve consegnare una, senza contare, poi, quelle che ci vengono sottratte, per conto loro, dagli esattori. E tuttociò, il duca se lo tiene per se, mentre il comandante bizantino non ci toccava mai nulla. Poi, erano  sempre gli stessi delegati del popolo a consegnare le collette ai funzionari bizantini, che andavano e tornavano, sempre gli stessi, senza  altre mediazioni. E queste collette, ci piaccia o no, le dobbiamo fare ogni anno, per non dire tutti i giorni;
Per tres vero annos ilias decimas, quas ad Sanctam Ecclesiam dare debuimns ad paganos sclavos eas dedimus, quando eos super Ecclesiarum, et Popolorum terras eos trasmisit in sua peccata, et nostra perditione. — inoltre, abbiamo dovuto dare per tre anni consecutivi le decime28 della Chiesa a quei dannati Slavi pagani, che per colpa di Giovanni e nostra dannazione, si sono insediati sulle terre della Chiesa e del popolo;
Omnes istas angarias, et superpositas quae praedictae sunt, violenter facimus, quod Parentes nostri nunquam fecerunt, unde omnes devenimus in paupertatem, et irrident nostros Parentes, et quicumque convicini nostri Venetiae et Dalmatiae, etiam Graeci sub cujus antea fuimus potestate. Si nobis succurrit Dominus Carolus Imperator, possnmus evadere: sin autem melius est nobis mori, quam vivere. — le prestazioni di lavoro e le imposizioni di cui vi abbiamo parlato, ci sono state imposte con la forza; ciò non era mai accaduto ai nostri antenati, per cui, ora, siamo caduti in miseria, si [150] beffano dei nostri stranonni, e non solo loro, ma anche i nostri confinanti di Venezia, di Dalmazia, e gli stessi Bizantini di cui eravamo sudditi;

— se il nostro Signore, l'imperatore Carlo ci aiuterà, potremo ancora sopravvivere, altrimenti, è meglio morire che vivere così!

Tunc Joannes dux dixit. Istas silvas, et pascua, quae vos dicitù, ego credidi, quod a parte D. Imperatoris in publico esse deberent: nunc autem si vos j arati hoc dicitis, ego vobis non contradicam.

De collectis ovium in antea non faciam, nisi ut antea vestra fuit consuetudo. Similiter et de exenio D. Imperatori». De opere, vel navigatone, seu pluribus angariis, si vobis durum videtur, non amplius fiat. Libertos vestros reddam vobis secundum legem Parentum vestrorum; liberos homines habere vos permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem potestatem Domini Nostri faciunt.

Il duca Giovanni, allora, così rispose:

— io ritenevo che i boschi e i pascoli di cui parlate, potessero venire coltivati non soltanto da voi, ma pure da altri per conto dell'imperatore, e che non fossero proprietà esclusiva dei contadini. Se però, le cose stanno come dite voi, io non me ne servirò più;
— per quanto riguarda la colletta di pecore, io non vi ho mai chiesto pù di quanto non fosse già nelle vostre abitudini. E lo stesso vale anche per le regalìe all'imperatore;
— ad ogni modo, se non siete contenti di lavorare per me, di farni dei trasporti via mare della mia roba, di farmi dei servizi, o di fornirmi uomini c cavalli per i miei carichi, vuol dire che non ve lo chiederò più;
— i liberti ritornino pure a voi secondo le vostre antiche consuetudini;
— anche gli uomini liberi, stiano pure al vostro servizio, purché siano rispettosi dell'autorità del nostro Signore;

Advenas homines, qui in vestro resident, in vestra sint potestate. — gli stranieri sui vostri campi passino pure anch'essi sotto di voi;
De sclavis autem unde dicitis accedamus super ipsas terras ubi resideant, et videamus, ubi sine vestra damnietate valeant residere, resideant: ubi vero vobis aliquam damnietatem faciunt sive de agris, sive de silvie, vel roncora, aut ubicumque, nos eos ejiciamus foras. Si vobis placet, ut eos mittamus in talia deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in publico, sicut et caeteros populos. — gli Slavi di cui mi parlate, andiamo un po' a vedere dove risiedono. E se non vi fanno danni, siano liberi di restare o di andarsene dove vogliono; se, invece, vi fanno danni ai boschi, ai campi, agli orti, ai vigneti, o dovunque sia, mandiamoli via; oppure, se lo preferite, mandiamoli a lavorare le terre incolte, dove possano stare senza fare danni, e possano rendersi utili come tutti gli altri.
Tunc praevidimus nos Missi Domni Imperatoris, ut Joannes Dux dedisset vadia, ut omnia praelata superposita, glandatico, herbatico, operas, et collectiones, de Sclavis, et de angariis, vel navigatone emcndandum: et ipsa vadia receperunt Damianus, Honoratus, et Gregorius. Sed et ipse populus ipsas concessit calumnias in tali vero tenore, ut amplius talia non perpatrasset. Et si amplius istas oppressiones ille, aut sui haeredes, vel actores fecerint, Nostra Statuta componant.

De aliis vero causis stetit inter Fortunatum venerabilem Patriarcham, seu suprascriptos Episcopos, sive Joannem Ducem, vel reliquos Primates, et populum, ut quicquid jurati recordarent, et dicerent secundum suum sacramentum, et ipsas breves, omnia adimpleret, et qui adempiere noluerit, de illorum parte componat coactus in Sacro Palatio auro mancosos lib. novem. [114]

Haec Dijudicatio, et Convenientia facta est in praesentia Missorum D. Imperatoria Izone presbitero, Cadolao, et Ajoni et propriis manibus subscripserunt in nostra praesentia.

A questo punto, noi gindici imperiali abbiamo ottenuto formale promessa dal duca Giovanni, che avrebbe posto rimedio a tutti i reclami fatti;
— di non violare mai piu il dirirto di erbatico e di ghiandatico;
— di non iinporre mai più lavori obbligatori;
— di non ordinare mai più collette costrittive;
— di non insediare mai più coloni slavi sulle terre pubbliche;
— di non obbligare i figli dei sudditi a trasportare carichi per lui;
— di non porre limiti o imposizioni sulla pesca e sulla navigazione.

[151] Tali promesse sono state fatte alla presenza di Damiano, Onorato e Gregorio (tre nobili testimoni istriani). Da parte sua, il popolo si impegna a non tenere mai più nascosti quegli intrighi, affinché il malvezzo non debba ripetersi. Tuttavia, sc il popolo continuera a ricevere soprusi e prepotenze da parte del duca, dei suoi eredi, o da chiunque altro, la questione verrà sanata a termini di legge. Qualora insorgessero altri motivi di malcontento tra il popolo, il patriarca Fortunato, i vescovi, il duca Giovanni, o altri, su questioni già riferite dai giurati e scritte sulk note da essi presentate, dovranno subito venire emendati. E se qualcuno non si atterrà a queste disposizioni, verrà colpito dal Governo centrale con una multa di nove libbre29 di mancosi d'oro. Queste decisioni e questi accordi sono stati presi da noi giudici imperiali, don Izzo, Cadolao e Ajone, ed in nostra presenza sottoscritti da:

† Fortunatus misericordia Dei Patriarcha in hac repromissionis chartula antefacta, manu mea subscripsi. † Fortunato, patriarca per misericordia di Dio, ho firmato di mio pugno le promesse fatte con il soprascritto documento;
Ioannes dux in hac repromissionis cartula manu mea subscripsi. † duca Giovanni, ho firmato di mio pugno le promesse fatte con il soprascritto documento;
† Stauratius Epis opus in hac rep. char. mm. ss. Staurazio vescovo in questa carta di promessa sottoscrissi con mia mano.
† Theodorus Episcopus. † Teodoro, vescovo;
† Stephanus Episcopus. † Stefano, vescovo;
† Leo Episcopus. † Leone, vescovo;
† Laurentius Episcopus. † Lorenzo, vescovo.
† Petrus peccator Diaconus S. Àquilejensis Metropolitanac Ecclesiae hanc repromissionem ex jussione Domini mei Fortunati Sanctissimi Patriarchae, seu Joannis gloriosi Ducis, vel suprascriptorum Episcoporum, et Primatum Populi Istriae Provinciae scripsi, et post roborationem testium chartulam roboravi.† Ed io, Pietro peccatore, diacono di santa Chiesa metropolitana Aquileiese, per ordine del mio signore Fortunato, patriarca santissimo, del glorioso duca Giovanni, dei sopracitati vescovi, e dei nobili testimoni del popolo istriano, ho messo per iscritto queste promesse, e dopo averle fatte firmare ho legalizzato il documento.
Note:
  1. COSTANTINO E BASILIO. Nell'alto Adriatico, anche durante il dogado di Venezia (iniziatosi nel 697), le isole della laguna continuarono a dipendere «giuridicamente» da Costantinopoli, almeno fino all'887, anno in cui Venezia conseguì la completa indipendenza da Bisanzio.

    Prima, però, le isole della laguna erano un possedimento bizantino, appartenente alla provincia di «Venetia et Histria», governata, dal 751, da un generale bizantino rappresentante dell'esarca (capo civile e militare) di Ravenna, e d'ltalia. Difatti, Costantinopoli aveva due esarcati. Un altro lo aveva in Africa, costituito dalla Libia c dall'Egitto.  

    L'esarcato di Ravenna comprendeva un territorio che andava da Bologna e la Romagna, verso Nord, fino all'Adige; verso Ovesi, dalla valle del Panaro (affluente del Po, che sbocca presso Occhiobcllo), fino agli Appennini; e nell'alto Adriatico, le isole della laguna veneta e l'lstria.

    L'esarcato di Ravenna durò dal 584 al 751, quando fu conquistato dai Longobardi. Poi, sotto Pipino il Breve, padre di Carlo Magno, l'esarcato fu conquistato dai Franchi, che lo donarono al papa Stefano III, ma che di tali possedimenti non seppe che farsene.

    Ed ora, che li abbiamo inquadrati nel tempo e nello spazio, andiamo a vedere chi furono i due personaggi oggetto di questa nota.

    Nel «Placito del Risano» commentato dall'Udina, a proposito di Costantino e di Basilio, alla pag. 79, nota 150, si legge: «Il Benussi li fa risalire alla fine del VI secolo, ma la cosa non è provata. (Nel M.F., introd., 3)»- E nessuno — aggiungo io — lo potrà mai provare!

    Nel VI secolo ci fu, sì, un generale bizantino di nome Basilio, ma il suo tempo, l'anno 536, quando sconfisse a Perugia i Goti di Unila, risale a prima ancora che i bizantini si installassero in Istria. Difatti, l'esarcato ebbe vita dal 584.

    Sia Costantino che Basilio sono due personaggi vissuti ben tre secoli dopo. Costantino è l'imperatore Costantino V di Bisanzio (718-775), di cui tralascio le imprese militari perchè, ora, non ci interessano, ma del quale è opportuno mettere in evidenza l'epoca in cui è vissuto (sec. VIII), e che poteva, pertanto, venire benissimo ricordato dagli Istriani adulti partecipanti al plac ito. poiché al tempo di Costantino V essi erano ragazzi.

    Il Basilio, invece, era il generale bixantino che, per conto dell'esarca di Ravenna, governava la provincia di «Venetia et Histria».

    Ora — stale bene attenti! — se il duca Giovanni del nostro placito aveva potuto sequestrare le proprietà dei vari —ipati» e dei vari »magistri militum» bizantini, dei quali agli Istriani presenti al placito(a. 804) conservavano un buon ricordo, significa che, quando l'esarcato crollò — mezzo secolo prima — sotto il peso dei Longobardi, Costantino V e Basilio erano ancora vivi e vegeti, e pertanto, non potevano essere vissuti tre secoli prima, nel VI secolo, come azzarderebbe il Benussi. e che l'Udina ha voluto citare nella sua opera.

  2. BIZANTINO, Greco. Sono sinonimi. In veneto-istriano di Capodistria, però, non esiste né il sostantivo né l'aggettivo «bizantino», ma rispettivamente «G.rego o grego», come nel testo latino- mediovale del placito di Risano.
  3. REGALIA.Nel Medioevo i diritti — in natura o in denaro — dovuti all'imperatore, o per sua concessione, ad altra autorità
  4. COLLETTA, Coleta. Nome generico di vari tributi medioevali.
  5. MANCOSO o MANCUSO. Nome del soldo d'oro, equivalente al soldo bizantino, ricordato nei documenti italiani dalsec. VII al sec. IX. I.a voce mancoso o mancuso deriva dell'arabo «manqush», inciso, coniato. Ed a proposito di soldi mancosi, si faccia attenzione che ne <<Il Placito del Risano» curato dal prof. Udina, in Appendice, a pag. 63, «IX Capitulo», ci sono le seguenti discrepanze: «Parenzio mancosos sexaginta", invece di «sexaginta et sex»; inoltre, manca del tutto il "numerus tergestinus mancosos sexaginta», per cui la somma dei mancosi versati dalle città e dai borghi istriani al pubblico fisco, non sarebbe più di 344 — come specificato nel testo originale del placito — ma solo di 278.

    Chi mai si è fregato i 66 soldi mancosi mancati? Io, in galera per il prof. Udina non ci voglio andare!

    Inoltre, anche se non ha nulla a che vedere con i mancosi spariti, ma solo per conoscenza del mio unico lettore, faccio presente che a pag. 65, al 3 cpv. dell'op. cit., che inizia con °Fodere...», dopo «in curte numquam laboravimus», manca anche la frase «vineas numquam laboravimus», che nel testo originale, invece, c'è. Che il prof. Udina oltre che distratto sia state anche astemio?

  6. CANCIANICO, CANSÀN, SAN CANZIANO. E' una località nell'entrotrerra capodistriano, detta «Cansàn» (corruzione locale di Canziano), quasi sicuramente santificata dalla presenza di qualche tempietto o di qualche tabernacolo dedicato a San Canziano. «Cansàn» è il nome di una piccola altura di appena 54 m. s.l.m., coltivata a viti, e distante da Capodistria, in linea d'aria, verso S-E, due chilometri appena. Su di essa, quand'ero bambino, si coltivava un'uva speciale, per fare il vino cosiddetto di Cipro (Sipro). Poiché ai tempo del nostro placito (a. 804) non erano ancora stati adottati i nomi di famiglia, ritengo che «Cancianico» non fosse altro che il nome della località denominata «Cansan« con l'aggiunta del suffisso gallo-romano «-icum», i! quale sottintende — nella sua formazione aggettivale — «praedium», «fundus», o «villa». Esistono, tuttavia, anche altri suffissi di origine gallo-romana, quali ?-acum», «-aca», ed «-icum», tutti con lo stesso significato, ed altri ancora d'origine germanica come «-ing(o)«, «-eng(o)», etc. In altri termini tali suffissi, dl formazione prediale, precisano che un certo nome, se seguito da uno d'essi, appartiene ad una proprietà campestre, ad un fondo rustico. In mancanza di un nome di famiglia, «Canciànicum«, opportunamente declinato come nel caso concreto, in «Cancianico», era services a stabilire di quale Giovanni si trattava, e cioè di quel «Joanni Cancianico», che viveva o che aveva la terra a «Cansàn». (Cfr. «Ricerche di toponomastica veneta» di G.B. Pellegrini, CLEPS, Padova, 1987, pagg 6-7). Analogamente dicesi anche per i suffissi «-ik» e «-nik», d'origine panslava, così comuni nella nostra regione, i quali hanno una certa similitudine fonetica con i suffissi d'origine gallo-romana, provenendo tutti da un comune ceppo indo- europeo. Ed ora, ma solo per notizia, dirò al mio unico lettore, che San Canziano fu un martire cristiano perseguitato dai Romani, assieme a suo fratello Canzio ed a sua sorella Canzianella, oggi, venerati nella chiesa di San Canziano d'Isonzo (tra Aquileia e Monfalcone). I Canzi erano di nobile famiglia romana, ma quando l'imperatore Diocleziano (243-313) aveva cominciato le persecuzioni ai cristiani, i tre fratelli abbandonarono Roma e si rifugiarono ad Aquileia. Tuttavia, la condanna a morte decretata da Diocleziano, li raggiunse pure lì, e ad «Aquas Gradatas», uno scalo sull'Isonzo, attualmente San Canziano d'Isonzo, furono decapitati, ed i loro corpi sepolti ad Aquileia. Poi, nel VI secolo, un prete, rinvenute le spoglie dei tre martiri entro un'urna d'argento, le portò a Grado, dove il patriarca Paulino (colà rifugiatosi necl 568, con tutto il tesoro della Chiesa di Aquileia, per sfuggire all'invasione longobarda). le fece tumulare nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Altre chiese, tuttavia, anche fuori d'Italia, si vantano di possedere le reliquie dei tre martiri aquileiesi. A questi santi vengono attribuiti molti miracoli (Cfr. «Bibliotheca Sanctorum», vol. III, 758).

    A ricordare San Canziano, oltre la località di San Canziano, presso Capodistria, c'è San Canziano d'Isonzo, dove i tre santi furono giustiziati; eppoi, c'è il villaggio di San Canziano, nel Carso triestino, ed ancora la celebre grotta di San Canziano, presso l'omonimo villaggio carsolino, dove il fiume Timavo, con un fragoroso salto si inabissa nel sottosuolo della grotta, per poi riapparire, dopo un percorso di una quarantina di chilometri, sempre nel sottosuolo carsico, alla sua ribollente foce sotto il livello del mare, a San Giovanni di Duino {Trieste).

  7. GERONZIO, GERONSIO, «Jerontius», «Zerontius». Anche Geronzio, «Zerontius», come Canziano, di cui abbiamo parlato alla nota precedente, è seguito da un suffisso gallo-romano: «-aca», che di «Zerontius» fa «Zerontiaca». Nome che abbinato all'accusativo femm. latino «casam», diventa «Zerontiacam» le dimostra la sua appartenenza ad un nominativo di campagna. (Cfr. op. cit. del Pellegrini).

    Di Geronzio, la Chiesa ci fornisce poche notizie. Tant'è vero che nell'opera cit., di santi Geronzio, ce ne sono una decina, quasi tutti vescovi e martiri, con avvenimenti accaduti ad uno, e che — per mancanza di ulteriori notizie — vengono, poi, attribuiti un po' a tutti gli alti, tranne la loro provenienza Palestina, Francia, Spagna, Italia (Cagli, Cervia, Milano, Genova), e perfino dalla Persia.

  8. YPATOS, IPATO. (Dal greco «ypatos»; in lat. «summus», supremo, il più alto (di che? Di statura?), comamdante supremo (di che? Dei vigili urbani?). console (dove? In Guatemala?). Nel Medioevo nan era che un «magistrato del Comnne con funzioni amministrative», mah!

    Dice l'Udina, (op cit), che ipato era un titolo che gli ambiziosi si procuravano andando semplicemenre — a proprie spese — a Costantinopoli, a chiederglielo all'imperatore. «Titolo sonoro e vuoto di contenuto» — egli asserisce, a pag. 20. Sarà stato, forse una specie, di «onorevole», di «vossignorìa», di «voscenza», o di "Cavaliere dell'Ordine di Tutti i Santi del Calendario». «Chi era insignito del titolo di IMPERIALIS YPATUS — continua I'Udina — nell'ordine delle precedenze veniva dopo il MAGISTER MILITUM", che, per quanto se ne sa, avrebbe potuto essere un caporale dei palombari ciclisti, o anche un generale dell'Aeronautica bizantina.

  9. MOGIO. Unità di misura romana per aridi e per liquidi:

    — per liquidi = litri 3,282;
    — per aridi = litri 8,752.

    Tali misure sono, oggigiorno, sconosciute in Istria.

  10. ANFORA. Unità di misura per liquidi, pari a litri 26,264. Come il moggio, oggigiorno, tale misura è sconosciuta sia in Istria che nel Veneto.
  11. CENTENE, «CENTARCHI». Corrispondevano ad una suddivisione territoriale in gruppi di cento famiglie, con a capo un «centerario», funzionario di nomina imperiale.

    Nel caso del nostro placito, «centenari» erano anche i figli, le figlie, ed il genero del duca Giovanni.

    Tale suddivisione territoriale dell'impero era stata attuata da Carlo Magno. I ducati erano suddivisi in contee; le contee in vice-contee; le vice-contee in centène, «centarchi»; le centène in decànie; le decànie in ville o proprietà.

  12. MIGLIO, STRADA. Presso i Romani, il miglio equivaleva alla distanza di 1000 passi, circa 1480 metri. Oggigiorno, in Italia, il miglio terrestre non viene più usato. Le 30 e più «millia» di cui si parla nel nostro placito corrispondono. presso a poco a 45 Km. che possiamo stimare in due dure giornate di marcia a piedi, sia per uomini che per quadripedi da soma.
  13. DECIMA. Imposta medioevale dovuta alla Chiesa, corrispondente alla decima parte del reddito di una persona o di una famiglia.
  14. LIBBRA, LIBRA. Unità di misura per i pesi usnta dai Greci, ed impiegata. poi, anche in Italia cd in altri Paesi europei. Corrispondeva a 327,45 grammi.

    La libbra (pound) usata ancora oggi in Inghilterra equivale a 453 gr.

Sources:

  • Latino - Pietro Kandler. Codice diplomatico istriano, Tipografia del Lloyd Austriaco. N. 54, Anno 804.  p. 111-115. - https://www.coordinamentoadriatico.it/files/Doc1.pdf
  • Italiano - Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria, Il Placito del Risano - https://www.circoloistria.it/PopUpArticolo.asp?idart=61 and https://www.circoloistria.it/Articoli.asp?idc=3&ch=Culture&ids=43
  • ANNALES 1/'91, Listina Rižanskega placita - dileme in nasprotja domačega in tujega zgodovinopisja - https://www.zrs-kp.si/Zaloznistvo/annales/Anali01/POV008.HTM
  • Painting - Immagine: disegno del "Monte Spacà" - https://web.tiscali.it/chiaranat/storiats/immagini/Immagini%20CAP%201/c1-p4-i2%20quadro%20del%20Placito%20de%20Risano.htm
  • Image (manuscript) - https://piran97.literal.si/eng/ob_srecanju/dediscina_primorja/rizanska_placita.html-l2

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Created: Sunday, February 03, 2002; Updated Saturday, February 05, 2022
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