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LATIN
Placitum Risanum |
ITALIANO
Placito del Risano |
In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Cum per jussionem Piissimi, atque Excellentissimi Domini Caroli Magni
Imperatorie, et Pippini Regis filii ejus, in Istria nos servi eorum directi
fuissemus, idest Izzo praesbyter, atque Cadolao, et Ajo Comites pro causis
Sanctarum Dei Ecclesiarum, prò justitia Dominorum nostrorum, seu etiam de
violentia populi, pauperum, orphanorum, et viduarum, primis omnium venientibus
nobis in territorio Caprense, loco qui dicitur Riziano, ibique adunatis
venerabili Viro Fortunato Patriarcha, atque Theodoro, Leone, Stauratio,
Stephano, Laurentio Episcopis, et reliquis Primatibus, vel Populo Provinciae
Istriensium, tunc eligimus de singulis Civitatibus, seu Castellis homines
capitaneos numero centum septuaginta et duos; fecimus eos jurare ad SS. quatuor
Dei Evangelia, et pignora Sanctorum, ut omnia quicquid scirent, de quo nos eos
interrogaverimus, dicant veritatem: in primis de rebus Sanctarum Dei
Ecclesiarum: deinde de justitia Dominorum nostrorum, seu et de violentia, vel
consuetudine populi territorii istius, Orphanorum, et Viduarum, qui absque
ullius hominis timore nobis dicerent veritatem.
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In nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen!
Quali sudditi del piissimo nostro Signor Carlo
Magno, e del suo regale figlio Pipino, io, don Izzo, ed i conti Cadolao e Ajone,
per volontà della santa Chiesa di Dio, ci siamo qui riuniti, nel territorio di
Capris4
, in località Risano, per giudicare
alcune questioni che rigaurdano la Chiesa, per valutare le lamentele sul
pagamento delle tasse governative, e quindi per giudicare i .soprusi fatti alle
consuetudini del popolo, ai poveri, agli orfani, ed alle vedove. Qui, sono pure
convenuti: il venerabile patriarca Fortunato, i vescovi
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Teodoro, Leone, Staurazio, Stefano e Lorenzo, più
altri maggiorenti del popolo istriano. Inoltre, abbiamo scelto a testimoniare
anche 172 rappresentanti (5, cpv. 4), delle varie città e borghi fortificati6
. Tutti hanno giurato sui santissimi
Quattro Vangeli — invocando la testimonianza dei santi — che quanto diranno,
senza timore di alcuno, sarà la verità. Innanzi tutto su questioni che
riguardano la Chiesa metropolitana ed i suoi vescovi; poi, sulle ingiustizie che
riguardano il pagamento dei tributi; infine sui soprusi perpetrati contro le
antiche consuetudini del popolo, ed a danno degli orfani e delle vedove. |
Et ipsi detulerunt nobis Breves per singulas Civitates, vel Castella, quos
tempore Constantini, seu Basilii Magistri Militum fecerunt, continentes quod a
parte Ecclesiarum non haberent adjutorium, nec suas consuetudines. |
Quindi, le singole città e borghi fortificati, hanno
presentato l'elenco scritto con gli aiuti che la Chiesa non ha loro dato, come
sarebbe stata antica consuetudine fin dai tempi di Costantino e del governatore
militare Basilio.16 |
Fortunatus Patriarcha dedit responsum dicens: Ego nescio si super me
aliquid dicere vultis: veruntamen vos scitis omnes consuetudines quas a vestris
partibus Sancta Ecclesia mea ab antiquo tempore usque nunc dedit, vos mihi eas
perdonastis: propter quod ego ubicumqne potui, in vestro fui adjutorio, et nunc
esse volo, et vos scitis, quod multas dationes, vel missos in 8ervitium D.
Imperatoris propter vos direxi: nunc autem qualiter vobis placet, ita fiat. |
[142] Dopo di che, il patriarca di
Grado, Fortunato, disse: «Non so se avete qualcosa da reclamare anche contro di
me. Tutti, però sapete quali siano stati per consuetudine, e lo sono tuttora, i
sussidi the la mia Chiesa a dato a voi, sebbene siate stati proprio voi ad
esonerarmi dal farlo. Tuttavia, quando ne ho avuta la possibilità, io vi ho
sempre aiutato e continuerò a farlo. Comunque, voi ben sapete, e lo sanno pure i
giudici-ispettori qui presenti, quante offerte io abbia inviato all'imperatore
al fine di ottenere la sua benevolenza su di voi. Ed ora la parola a voi! Così
sia!» |
Omnis Populus unanimiter dixerunt, quod antea tunc et nunc et plura tempora prò
nostro largitur, ita sit, quia multa bona a parte vestra habuimus, et habere
credimus, excepto quando Missi Dominorum nostrorum venerint, antiquam
consuetudinem vestra familia t'aciat. |
[143] A questo punto, tutti i presenti
confermarono quanto — secondo le antiche usanze — la Chiesa aveva, più volte
loro dato e si aspettavano che continuasse a dare, a meno che non fossero
arrivati prima (a riscuotere i tributi) gli esattori imperiali. |
Tunc Fortunatus Patriarcha dixit: Rogo vos, filii, nobis dicere veritatem.
Qualem consuetudinem S. Ecclesia mea Metropolitana in territorio Istriense inter
vos habuit. |
Dopo di che il patriarca Fortunato continuò: —Ed
ora, figli miei, vi prego di dire tutta la verità sui favori che la mia Chiesa
metropolitana ha fatto a tutta la popolazione dell'Istria. |
Primus omnium Primas Polensis dixit: quando Patriarcha in nostram Civitatem
veniebat, et si opportunum erat propter Missos Dominorum nostrorum, aut aliquo
placito cum Magistro [111] Militum Graecorum habere, exibat
Episcopus Civitatis nostrae cum Sacerdotibus, et Clero vestiti planetas cum
cruce, cereostados, et incenso, psallendo sicuri snmmo pontifici, et «Judices
una cum populo veniebant cum signis, et cum magno etiam recipiebant bonore;
ingredientem autem ipsum Pontificem in Domum S. Ecclesiae nostrae, acoipiebat
statina ipse Episcopus claves de sua Domo et ponebat eas ad pedes Patriarchae:
ipse autem Patriarcha dabat eas suo Majori, et ipse judicabat, et disponebat
usque in die tertia: quarta autem die ambulabat in suum Rectorium. |
Allora, prima di tutti parlò il podestà 5
di Pola, che disse: «Quando nella nostra città arrivava il patriarca di Grado,
accompagnato dai messi imperiali — se non doveva andare a qualche altra riunione
assieme al comandante militare bizantino17
— gli andava incontro a riceverlo lo stesso vescovo della città con tutto il
clero paludato a festa, con croci, ceri ed incenso, seguito dai magistrati e dal
popolo con le bandiere, salmodiando, in pompa magna, corne se stesse arrivando
lo stesso papa. Quindi, gli poneva ai piedi le chiavi del vescovato, che il
patriarca raccoglieva e consegnava alla più alta dignità del suo seguito,
fermandosi, poi, al vescovato per tre giorni, durante i quali concedeva udienza.
Al quarto giorno rientrava alla sua sede di Grado». |
Deinde interrogavimus Judices de aliis Civitatibus, sive Castellis, si
veritas fuisset ita: omnes dixerunt: sic est veritas, et sic adimplere cupimus.
Nos vere amplius super Patriarcha dicere non possumus. Peculia autem vestra
domnica ubicumque nostra pabulant, ibique et vestra pascant absque omni datione.
Volumus ut in antea ita permaneat.
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Quindi, sono stati interrogati, sotto giuramento, i
podestà delle altre città, ed i comandanti dei borghi fortificati per sapere se
quella era proprio la verità, e se non avevano altro da dire sul conto del
patriarca. Anzi — dissero — se avesse chiesto il permesso di pascolo sul suolo
pubblico, loro glielo avrebbero senz'altro concesso gratuitamente, come avevano
fatto nel passato. |
Nam vero super Episcopos multa habemus quod dicere. |
Sui vescovi, tuttavia, avrebbero parecchie cose da
dire: |
In Capitulo Ad missos Imperii, sive in quacumque datione, aut collecta
medietatem dabat Ecclesia, et medietatem populus. |
Capo I: — Una volta, qualsiasi regalla18
o coletta19 venisse consegnata ai funzionari
dell'imperatore, metà la dava la Chiesa, e metà il popolo. |
II in Capitulo Quando Missi Imperii veniebant, in Episcopiis habebant
collocationem, et dam interim reverti deberent ad suam dominationem, ibique
habebant mansionem. |
Capo II:— Quando arrivavano i rappresentanti
dell'imperatore, essi venivano alloggiati nei vescovati, e lì vi rimanevano
finché non tornavano alla loro sede. [144] |
IlI Capitulo Quaecumque chartulae emphitheoseos, aut libellario jure, vel non
dolosae commutationes nunquam ab antiquum tempus corruptae fuerunt, ita, ut nunc
fiunt. |
Capo III: — Mai nel passato essi avevano fatto tante
illecite violazioni di contratti di enfiteusi, di livello, o di onesti accordi,
quante ne fanno attualmente, ma ci regolavamo sempre secondo le nostre antiche
consuetudini. |
IV Capitulo De Herbatico, vel glandatico nunquam aliquis vim tulit inter vicora
nisi secundum consuetudinem parentum nostrorum. |
Capo IV: — Mai prima erano state violate le
consuetudini dei nostri avi sul diritto di erbatico c di ghiandatico. |
V Capitulo De Vineis numquam in tertio ordine tulerunt, sicut nunc
faciunt, nisi tantum quarto. |
Capo V: — Mai prima fummo tassati per più di un
quarto del vino. Ora i vescovi pretendono il terzo. |
VI Capitulo Familia Ecclesiae numquam scandala committere adversus liberum
hominem, aut caedere cum fustibus, et etiam nec sedere ante nos ausi et suasi
fuerunt: nunc autem cum fustibus nos caedunt, et cum gladiis sequuntur nos: nos
vero propter timorem Domini Nostri non sumus ausi resistere, ne pejora
accrescant. |
Capo VI: — Mai prima i dipendenti della Chiesa
avevano commesso sopprusi verso uomini liberi, fustigandoli o trascinandoli in
tribunale. Ora, invece, ci fustigano e ci minacciano con le armi, c noi per
paura del nostro signore e di conseguenza peggiori, non osiamo ribellarci. |
VII Quis terras Ecclesiae femorabat usque ad tertiam repsionem, numquam eos
foras ejiciebat. |
Capo VII: — Un tempo, a pagamento, si poteva
tagliare fino ad un terzo del fieno sui terreni della Chiesa. Ora ci cacciano
via! |
VIII Maria vero publica, ubi omnis populus communiter piscabant, modo ausi
non sumus piscare, qui cum fustibus nos caedunt, et retia nostra concidunt. |
Capo VIII: — Una volta la pesca era libera perchè il
mare era di tutti. Adesso, non possiamo più andare a pescare perchè ci prendono
a frustate e ci tagliano le reti. |
IX Capitulo Unde nos interrogastis de justitiis Dominorum nostrorum, quas Graeoi
ad suas tenuerunt manus usque ad illum diem, quo ad manus Dominorum nostrorum
pervenimus, ut scimus, dicimus veritatem. De civitate Polensi solidi Mancosi
sexaginata, et sex; de Ruvingio solidi Mancosi quadraginta; de Parentio Mancosos
sexagintasex; Numerus Tergestinus mancosos sexaginta; de Albona mancosos
triginta; de Pinguento mancosos viginti; de Pedena mancosos viginti; de Montona
mancosos triginta. Cancellarius Civitatis novae mancosos duodecim, qui faciunt
in sitnul mancosos CCCXLIV. Isti solidi tempore Graecorum in Palatio eos
portabat. Postquam Joannes devenit in Ducatu, ad suum opus istos solidos habuit,
et non dixit prò justitia Palatii fuisse. |
Capo IX: — Quindi, interrogati su quanto pagavamo di
tasse sotto il Governo bizantino19 — per quanto
ne sapevamo — abbiamo sinceramente detto che, finché non arrivarono gli attuali
governanti: Pola pagava 66 soldi mancosi20; Rovigno
40; Parenzo 66; i! territorio di Trieste 60; [145] Albona 30; Pinguente
20; Pedena 20; Montona 30; il cancelliere di Cittanova 12; che in totale erano
344 soldi. Questi soldi, poi, al tempo dei
Bizantini venivano consegnati al Governo centrale di Bisanzio, ma da quando
abbiamo il duca, egli li amministra nel palazzo del Fisco a Cittanova, come se
fossero suoi. |
Item habet Casale Orcionis cum olivetis multis. Item portionem de Casale
Petriolo, cum vineis, terris, olivetis, item omnem portionem Joannis Cancianico,
cum terris, vineis, olivetis, et casa cum turculis suis. Item possessionem
magnam de Arbe cum terris, vineis, olivetis, et casa sua.
Item possessionem Stephani Magistri militum.
Item casam Zerontiacam cum omni possessione sua. [112]
Item possessionem Mauritii Ypati, seu Basilii Magistri militnm, instar
et de Theodoro Ypato.
Item possessionem, quam tenet in Priatello cum terris, vineis, et
olivetis, et plura alia loca.
In nova Civitate habet Fiscum publicum, ubi commanet, intus et foras
Civitatem amplius quam duos centum colonos, per bonum tempus reddunt
oleo amplius quam centum modia, vino magis quam amphoras duocentum,
alnona seu castaneas sufficienter; piscationes vero habet, unde illi
venìunt per annum amplius quam quinquaginta solidi mancosi absque sua
mensa ad satietatem.
Omnia ista Dux ad suam tenet manum, exceptis illis CCCXLIV solidis
sicut supra scriptum est, quod in Palatio deberet ambulare.
De forcia unde nos interrogastis, quam Joannes Dux nobis fecit, quod
scimus, dicimus veritatem.
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Eppoi, ha sequestrato:
— casàl Orcione con molti oliveti;
— la proprietà di casàl Petriolo, con vigne, terreni e oliveti;
— la proprietà di Giovanni da Canziani21, con
terre, vigne oliveti, [146] rochi e casa sua (Fig, 2);
— la grande proprietà di Arbe (isola in Quarnero), con terre, vigne, oliveti e
casa colonica {Fig. 5);
— la proprietà di Stefano, ex comandante militare bizantino;
— la casa di Geronzio22
con tutta la proprietà;
— la proprietà dell'ipato23
Maurizio;
— la proprietà del generale Basilio16;
— quella altrettanto vasta dell'ipato Teodoro; [147]
— la proprietà che tiene a Priatello ed in tanti altri luoghi, tutte con
vigne ed oliveti;
— a Cittanova le entrate del pubblico erario, e nello stesso palazzo vi abita
anche lui; ma dentro e fuori città possiede più di 2000 contadini, che da tempo
gli forniscono più di 1000 moggi24
d'olio, più di 200 anfore25
di vino, e sufficienti viveri e castagne per un intiero anno;
— anche le entrate della pesca gli rendono più di 50 soldi mancosi, e da
mangiare a sazietà per la sua mensa;
— su tutte queste cose c'è l'interesse personale del duca, meno che su quei 344
soldi, di cui abbiamo parlato poco fa, e che dovrebbe consegnare al Governo
centrale di Bisanzio. E se proprio dobbiamo dirvi tutto quel che sappiamo sul
duca Giovanni, vi diremo tutta la verità: |
I Capitulo Tulit nostras silvas, unde nostri Parentes herbaticum, ed
glandaticum tollebant; item tulit nobis Casalia inferiora, unde Parentes nostri,
ut supra diximus, similiter tollebant. Modo contradicit nobis Joannes. Insuper
sclavos super terras nostras posuit: ipsi arant nostras terras, et nostras
runcoras, segant nostras pradas, pascunt nostra pascua, et de ipsis nostris
terris reddunt pensionem Joanni.
Insuper non remanent nobis Boves, neque Caballi; si aliquid dicimus,
interimere nos dicunt. Abstulit nostros Casinos quos nostri Parentes
secundum nostrana consuetudinem ordinabant.
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Capo 1: — ci ha tolto i boschi dove i nostri
stranoni (antenati) avevano diritto di erbatico e di ghiandatico;
— nelle frazioni fuori città ci ha tolto le casere dove — come vi abbiamo
già detto — i nostri antenati tenevano i foraggi per il bestiame. Ora,
però, Giovanni nega a noi questo diritto;
— ha insediato sulle nostre terre degli Slavi pagani, che se le arano, le
sarchiano, vi tagliano il foraggio, vi pascolano il bestiame, pagando
l'affitto a lui;
— ci ha sequestrato buoi e cavalli, e se protestiamo dicono che siamo
stati noi a farli sparire;
— ci ha tolto anche le frazioni comunali di campagna [casalia inferiora),
che una volta pagavano le tasse al Comune. |
II Cap. Ab antiquo tempore dum fuimus sub potestate Graecorum Imperii,
habuerunt Parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati, Domesticos, seu
Vicario», nec non Locoservatores, et pc ipsos honores ambulabant ad communionem,
et sedebant in Congressu unus-quisque per suum honorem, et qui volebat meliorem
honorem habere de Tribuno, ambulabat ad Imperium, quod ordinabat illum Ypato.
Tunc ille, qui Imperialis erat Ypatus, in omni loco secundum illum Magistrum
militum procedebat. Modo autem Dux noster Joannes constituit nobis Centarchos,
divisit populum inter filios, et filias vel generum suum, et cum ipsi pauperes
aedificant sibi Palatia. Tribunatos nobis abstulit; liberos homines non nos
habere permittit, sed tantum cum nostris servis facit nos in hoste ambulare,
libertos nostros abstulit advenas hostes ponimus, in casa, vel ortora nostra nec
in ipsos potestatem habemus.
Graecorum tempore omnis Tribunus habebat excusatos quinque, et amplius,
et ipsos nobis abstulit.
Fodere nunquam dedimus, in curte nnnquam laboravimus, vineas nunquam
laboravimus, calcarias numquam fecimus; casas numquam edificavimus,
tegoria numquam fecimus, canes numquam pavimus, collectas numquam
fecimus, sicut nunc facimus: prò unoquoque bove unum modium damus,
collectas de ovibus numquam fecimus, quomodo nunc facimus, unoquoque
anno damus pecora, et agnos: ambulamus navigio in Venetias, Ravennani,
Dalmatiam, et per flumina, quod numquam fecimus. Non solum Joanni, hoc
facimus, sed etiam ad Filios, et Filias, seu Generum suum.
Quando ille venerit in servitium Domini Imperatoris ambulare aut suos
dirigere homines, tollit nostros caballos, et nostros filios cum forcia
secnm ducit, et facit eos sibi trahere saumas procul fere triginta, et
amplius millia, tollit omnia eis quidquid habent, et solummodo ipsa
persona ad pedes remeare facit propria. Nostros autem caballos aut in
Franciam eos dimittit, aut per suos homines illos donat. [113]
Dicit in populo. Colligamus exenia ad Dominum Imperatorom sicut tempore
Graecorum faciebamus, et veniat Missus de Populo una mecum, et oflerat
ipsos exenios ad Dominum Imperatorem. Nos vero bum magno gaudio
colligimus: quandoque venit deambulare, dicit: non vobis oportet venire:
ego ero prò vobis intercessor ad Dominum Imperatorem; ille autem cum
nostris donis vadit ad Dominum Imperatorem, placitat sibi, vel filiis
suis honorem, et nos sumus in grandi oppressione, et dolore.
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Capo II: — Nel passato, quando eravamo sudditi
dei Bizantini, i nostri antenati potevano ricoprire incarichi
importanti, giudici di tribunale, pretori, o loro vice. Ed a seconda
della loro carica frequentavano la stessa classe sociale. Nel Congresso
cittadino sedevano al posto che loro competeva a seconda della loro
carica, e se qualcuno avesse ambìto ricoprire un incarico [148]
superiore a quello di tribuno, poteva rivolgersi all'imperatore, che lo
avrebbe nominato ìpato23, ed allora come
funzionario imperiale sarebbe stato secondo soltanto ad un comandante
militare; (N.d.tr.: Di quale grado, tuttavia, nessuno lo sa!);
— ora, il duca Giovanni ci ha suddivisi in centene26
e ci ha passati alle dipendenze dei suoi figli, figlie e genero, che
costringono i poveri a costruire i loro palazzi;
— ci ha tolto l'incarico di magistrato;
— non ci permette di tenere alle nostre dipendenze degli uomini liberi;
— in guerra possiamo comandare soltanto i nostri servi;
— ci ha tolto i nostri liberti (schiavi affrancati), che abbiamo dovuto
sostituire, in casa ed in campagna, con gente foresta che non ci
ubbidisce;
— al tempo dei Bizantini un tribuno poteva tenere alle proprie dipendenze
cinque e più famigli esonerati da tasse e servizi armati. Ora, lui ce li
ha tolti;
— mai prima eravamo costretti a ricoverare nelle nostre stalle e
foraggiare i cavalli dei funzionari imperiali in transito;
— mai prima eravamo obbligati a lavorare nei recinti del bestiame; a
potare le viti; a fare la calce; a fare da muratori; a costruire capanne
e lettoie; ad allevare cani per |a caccia (cfr. Kandler, op cit. pag.
14); A fare collette di pecore come dobbiamo fare ora;
— una volta, per ogni bue si pagava un moggio24
di grano, e non si facevano tante collette di pecore quante ne
dobbiamo fare ora, ma una volta all'anno si versava qualche pecora o
qualche agnello;
— eppoi, cosa che non avevamo mai fatto prima, ci costringe ad andare con
le nostre navi, per conto suo, a Venezia, in Dalmazia, e su per i fiumi;
e non solo lui, ma pure i suoi figli, figlie e genero; [149]
— quando va a fare un'ispezione per conto dell'imperatore, o a dirigere i
suoi uomini, ci porta via i cavalli;
— pretende, poi, che i nostri figli gli trasportino per forza, per conto
suo, dei carichi per trenta o più miglia27.
Dopo di che, li spoglia di quanto hanno addosso e li rimanda indietro a
piedi; i nostri cavalli, poi, li manda in Francia 13 , o li
regala ai suoi uomini;
— ci ha chiesto di raccogliere regalìe per l'imperatore, come facevamo ai
tempi dei Bizantini, e che un rappresentante del popolo andasse pure con
lui a portarle all'imperatore. Noi, allora, tutti contenti (n.d.tr.:
Bugiardi!) raccoglievamo le ragalìe, ma quando si era trattato di
partire, ci aveva detto che non occorreva che vi andassimo anche noi.
«Le porterò io stesso e parlerò io, di voi, all'imperatore».
Così, se ne partiva lui con le nostre offerte,
facendosi, poi, bello lui ed i suoi figli, e lasciando noi delusi nel dolore. |
Tempore Graecorum uolligebamus semel in anno, si necesse erat, propter Missos
Imperiales: de centum capita ovium, q. habebat, unum, modo autem q. ultimum tres
habet, unum exinde tollit, et nescimus intueri per annum sui actores exinde
prendunt. Ista o mnia ad suum opus habet Dux noster Joannes, quod numquam habuit
Magister Militum Graecor um, sed semper ille Tribunos dispensabat ad Missos
Imperiales, et ad Legaturios euntes, et redeuntes. Et istas collectas facimus,
et omni anno volendo nolendo quotidie collectas faoimus. |
— Al tempo dei Bizantini, se proprio era necessario,
facevamo una colletta (di pecore) all'anno, sempre alla presenza dei funzionari
imperiali. Chi aveva cento pecore ne pagava una. Ora, invece, se uno ha anche
soltanto tre, ne deve consegnare una, senza contare, poi, quelle che ci vengono
sottratte, per conto loro, dagli esattori. E tuttociò, il duca se lo tiene per
se, mentre il comandante bizantino non ci toccava mai nulla. Poi, erano
sempre gli stessi delegati del popolo a consegnare le collette ai funzionari
bizantini, che andavano e tornavano, sempre gli stessi, senza altre
mediazioni. E queste collette, ci piaccia o no, le dobbiamo fare ogni anno, per
non dire tutti i giorni; |
Per tres vero annos ilias decimas, quas ad Sanctam Ecclesiam dare debuimns ad
paganos sclavos eas dedimus, quando eos super Ecclesiarum, et Popolorum terras
eos trasmisit in sua peccata, et nostra perditione. |
— inoltre, abbiamo dovuto dare per tre anni
consecutivi le decime28 della Chiesa a quei
dannati Slavi pagani, che per colpa di Giovanni e nostra dannazione, si sono
insediati sulle terre della Chiesa e del popolo; |
Omnes istas angarias, et superpositas quae praedictae sunt, violenter facimus,
quod Parentes nostri nunquam fecerunt, unde omnes devenimus in paupertatem, et
irrident nostros Parentes, et quicumque convicini nostri Venetiae et Dalmatiae,
etiam Graeci sub cujus antea fuimus potestate. Si nobis succurrit Dominus
Carolus Imperator, possnmus evadere: sin autem melius est nobis mori, quam
vivere. |
— le prestazioni di lavoro e le imposizioni di cui
vi abbiamo parlato, ci sono state imposte con la forza; ciò non era mai accaduto
ai nostri antenati, per cui, ora, siamo caduti in miseria, si [150]
beffano dei nostri stranonni, e non solo loro, ma anche i nostri confinanti di
Venezia, di Dalmazia, e gli stessi Bizantini di cui eravamo sudditi;
— se il nostro Signore, l'imperatore Carlo ci
aiuterà, potremo ancora sopravvivere, altrimenti, è meglio morire che vivere
così! |
Tunc Joannes dux dixit. Istas silvas, et pascua, quae vos dicitù, ego
credidi, quod a parte D. Imperatoris in publico esse deberent: nunc autem si vos
j arati hoc dicitis, ego vobis non contradicam. De collectis ovium in antea
non faciam, nisi ut antea vestra fuit consuetudo. Similiter et de exenio D.
Imperatori». De opere, vel navigatone, seu pluribus angariis, si vobis durum
videtur, non amplius fiat. Libertos vestros reddam vobis secundum legem Parentum
vestrorum; liberos homines habere vos permittam, ut vestram habeant
commendationem, sicut in omnem potestatem Domini Nostri faciunt.
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Il duca Giovanni, allora, così rispose:
— io ritenevo che i boschi e i pascoli di cui
parlate, potessero venire coltivati non soltanto da voi, ma pure da altri per
conto dell'imperatore, e che non fossero proprietà esclusiva dei contadini. Se
però, le cose stanno come dite voi, io non me ne servirò più;
— per quanto riguarda la colletta di pecore, io non vi ho mai chiesto pù di
quanto non fosse già nelle vostre abitudini. E lo stesso vale anche per le
regalìe all'imperatore;
— ad ogni modo, se non siete contenti di lavorare per me, di farni dei trasporti
via mare della mia roba, di farmi dei servizi, o di fornirmi uomini c cavalli
per i miei carichi, vuol dire che non ve lo chiederò più;
— i liberti ritornino pure a voi secondo le vostre antiche consuetudini;
— anche gli uomini liberi, stiano pure al vostro servizio, purché siano
rispettosi dell'autorità del nostro Signore; |
Advenas homines, qui in vestro resident, in vestra sint potestate. |
— gli stranieri sui vostri campi passino pure
anch'essi sotto di voi;
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De sclavis autem unde dicitis accedamus super ipsas terras ubi resideant, et
videamus, ubi sine vestra damnietate valeant residere, resideant: ubi vero vobis
aliquam damnietatem faciunt sive de agris, sive de silvie, vel roncora, aut
ubicumque, nos eos ejiciamus foras. Si vobis placet, ut eos mittamus in talia
deserta loca, ubi sine vestro damno valeant commanere, faciant utilitatem in
publico, sicut et caeteros populos. |
— gli Slavi di cui mi parlate, andiamo un po' a
vedere dove risiedono. E se non vi fanno danni, siano liberi di restare o di
andarsene dove vogliono; se, invece, vi fanno danni ai boschi, ai campi, agli
orti, ai vigneti, o dovunque sia, mandiamoli via; oppure, se lo preferite,
mandiamoli a lavorare le terre incolte, dove possano stare senza fare danni, e
possano rendersi utili come tutti gli altri. |
Tunc praevidimus nos Missi Domni Imperatoris, ut Joannes Dux dedisset
vadia, ut omnia praelata superposita, glandatico, herbatico, operas, et
collectiones, de Sclavis, et de angariis, vel navigatone emcndandum: et ipsa
vadia receperunt Damianus, Honoratus, et Gregorius. Sed et ipse populus ipsas
concessit calumnias in tali vero tenore, ut amplius talia non perpatrasset. Et
si amplius istas oppressiones ille, aut sui haeredes, vel actores fecerint,
Nostra Statuta componant. De aliis vero causis stetit inter Fortunatum
venerabilem Patriarcham, seu suprascriptos Episcopos, sive Joannem Ducem, vel
reliquos Primates, et populum, ut quicquid jurati recordarent, et dicerent
secundum suum sacramentum, et ipsas breves, omnia adimpleret, et qui adempiere
noluerit, de illorum parte componat coactus in Sacro Palatio auro mancosos lib.
novem.
[114]
Haec Dijudicatio, et Convenientia facta est in praesentia Missorum D.
Imperatoria Izone presbitero, Cadolao, et Ajoni et propriis manibus
subscripserunt in nostra praesentia.
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A questo punto, noi gindici imperiali abbiamo
ottenuto formale promessa dal duca Giovanni, che avrebbe posto rimedio a tutti i
reclami fatti;
— di non violare mai piu il dirirto di erbatico e di ghiandatico;
— di non iinporre mai più lavori obbligatori;
— di non ordinare mai più collette costrittive;
— di non insediare mai più coloni slavi sulle terre pubbliche;
— di non obbligare i figli dei sudditi a trasportare carichi per lui;
— di non porre limiti o imposizioni sulla pesca e sulla navigazione.
[151] Tali promesse sono state fatte alla
presenza di Damiano, Onorato e Gregorio (tre nobili testimoni istriani). Da
parte sua, il popolo si impegna a non tenere mai più nascosti quegli intrighi,
affinché il malvezzo non debba ripetersi. Tuttavia, sc il popolo continuera a
ricevere soprusi e prepotenze da parte del duca, dei suoi eredi, o da chiunque
altro, la questione verrà sanata a termini di legge. Qualora insorgessero altri
motivi di malcontento tra il popolo, il patriarca Fortunato, i vescovi, il duca
Giovanni, o altri, su questioni già riferite dai giurati e scritte sulk note da
essi presentate, dovranno subito venire emendati. E se qualcuno non si atterrà a
queste disposizioni, verrà colpito dal Governo centrale con una multa di nove
libbre29
di mancosi d'oro. Queste decisioni e questi accordi sono stati presi da noi
giudici imperiali, don Izzo, Cadolao e Ajone, ed in nostra presenza sottoscritti
da: |
† Fortunatus misericordia Dei Patriarcha in hac repromissionis
chartula antefacta, manu mea subscripsi.
|
† Fortunato, patriarca per misericordia di
Dio, ho firmato di mio pugno le promesse fatte con il soprascritto
documento;
|
† Ioannes dux in hac repromissionis cartula
manu mea subscripsi. |
† duca Giovanni, ho firmato di mio pugno le
promesse fatte con il soprascritto documento; |
† Stauratius Epis opus in hac rep. char. mm. ss. |
†
Staurazio vescovo in questa carta di promessa sottoscrissi
con mia mano. |
† Theodorus Episcopus. |
† Teodoro, vescovo; |
† Stephanus Episcopus. |
† Stefano, vescovo; |
† Leo Episcopus.
|
† Leone, vescovo; |
† Laurentius Episcopus. |
† Lorenzo, vescovo. |
† Petrus peccator Diaconus S. Àquilejensis Metropolitanac Ecclesiae
hanc repromissionem ex jussione Domini mei Fortunati Sanctissimi
Patriarchae, seu Joannis gloriosi Ducis, vel suprascriptorum
Episcoporum, et Primatum Populi Istriae Provinciae scripsi, et post
roborationem testium chartulam roboravi.†
|
Ed io, Pietro peccatore, diacono di santa Chiesa
metropolitana Aquileiese, per ordine del mio signore Fortunato, patriarca
santissimo, del glorioso duca Giovanni, dei sopracitati vescovi, e dei nobili
testimoni del popolo istriano, ho messo per iscritto queste promesse, e dopo
averle fatte firmare ho legalizzato il documento. |
|
Note:
- COSTANTINO E BASILIO. Nell'alto Adriatico, anche
durante il dogado di Venezia (iniziatosi nel 697), le isole della laguna
continuarono a dipendere «giuridicamente» da Costantinopoli, almeno fino
all'887, anno in cui Venezia conseguì la completa indipendenza da
Bisanzio.
Prima, però, le isole della laguna erano un possedimento
bizantino, appartenente alla provincia di «Venetia et Histria»,
governata, dal 751, da un generale bizantino rappresentante dell'esarca
(capo civile e militare) di Ravenna, e d'ltalia. Difatti, Costantinopoli
aveva due esarcati. Un altro lo aveva in Africa, costituito dalla Libia
c dall'Egitto.
L'esarcato di Ravenna comprendeva un territorio che andava da Bologna e la
Romagna, verso Nord, fino all'Adige; verso Ovesi, dalla valle del Panaro
(affluente del Po, che sbocca presso Occhiobcllo), fino agli Appennini; e
nell'alto Adriatico, le isole della laguna veneta e l'lstria.
L'esarcato di Ravenna durò dal 584 al 751, quando fu conquistato dai
Longobardi. Poi, sotto Pipino il Breve, padre di Carlo Magno, l'esarcato fu
conquistato dai Franchi, che lo donarono al papa Stefano III, ma che di tali
possedimenti non seppe che farsene.
Ed ora, che li abbiamo inquadrati nel tempo e nello spazio, andiamo a vedere
chi furono i due personaggi oggetto di questa nota.
Nel «Placito del Risano» commentato dall'Udina, a proposito di Costantino e
di Basilio, alla pag. 79, nota 150, si legge: «Il Benussi li fa risalire alla
fine del VI secolo, ma la cosa non è provata. (Nel M.F., introd., 3)»- E nessuno
— aggiungo io — lo potrà mai provare!
Nel VI secolo ci fu, sì, un generale bizantino di nome Basilio, ma il suo
tempo, l'anno 536, quando sconfisse a Perugia i Goti di Unila, risale a prima
ancora che i bizantini si installassero in Istria. Difatti, l'esarcato ebbe vita
dal 584.
Sia Costantino che Basilio sono due personaggi vissuti ben tre secoli dopo.
Costantino è l'imperatore Costantino V di Bisanzio (718-775), di cui tralascio
le imprese militari perchè, ora, non ci interessano, ma del quale è opportuno
mettere in evidenza l'epoca in cui è vissuto (sec. VIII), e che poteva,
pertanto, venire benissimo ricordato dagli Istriani adulti partecipanti al plac
ito. poiché al tempo di Costantino V essi erano ragazzi.
Il Basilio, invece, era il generale bixantino che, per conto dell'esarca di
Ravenna, governava la provincia di «Venetia et Histria».
Ora — stale bene attenti! — se il duca Giovanni del nostro placito aveva
potuto sequestrare le proprietà dei vari —ipati» e dei vari »magistri militum»
bizantini, dei quali agli Istriani presenti al placito(a. 804) conservavano un
buon ricordo, significa che, quando l'esarcato crollò — mezzo secolo prima —
sotto il peso dei Longobardi, Costantino V e Basilio erano ancora vivi e vegeti,
e pertanto, non potevano essere vissuti tre secoli prima, nel VI secolo, come
azzarderebbe il Benussi. e che l'Udina ha voluto citare nella sua opera.
- BIZANTINO, Greco. Sono sinonimi. In veneto-istriano
di Capodistria, però, non esiste né il sostantivo né l'aggettivo
«bizantino», ma rispettivamente «G.rego o grego», come nel testo latino-
mediovale del placito di Risano.
- REGALIA.Nel Medioevo i diritti — in natura o in
denaro — dovuti all'imperatore, o per sua concessione, ad altra autorità
- COLLETTA, Coleta. Nome generico di vari tributi
medioevali.
- MANCOSO o MANCUSO. Nome del soldo d'oro,
equivalente al soldo bizantino, ricordato nei documenti italiani dalsec.
VII al sec. IX. I.a voce mancoso o mancuso deriva dell'arabo «manqush»,
inciso, coniato. Ed a proposito di soldi mancosi, si faccia attenzione
che ne <<Il Placito del Risano» curato dal prof. Udina, in Appendice, a
pag. 63, «IX Capitulo», ci sono le seguenti discrepanze: «Parenzio
mancosos sexaginta", invece di «sexaginta et sex»; inoltre, manca del
tutto il "numerus tergestinus mancosos sexaginta», per cui la somma dei
mancosi versati dalle città e dai borghi istriani al pubblico fisco, non
sarebbe più di 344 — come specificato nel testo originale del placito —
ma solo di 278.
Chi mai si è fregato i 66 soldi mancosi mancati? Io,
in galera per il prof. Udina non ci voglio andare!
Inoltre, anche se non ha nulla a che vedere con i mancosi spariti, ma solo
per conoscenza del mio unico lettore, faccio presente che a pag. 65, al 3 cpv.
dell'op. cit., che inizia con °Fodere...», dopo «in curte numquam laboravimus»,
manca anche la frase «vineas numquam laboravimus», che nel testo originale,
invece, c'è. Che il prof. Udina oltre che distratto sia state anche astemio?
- CANCIANICO, CANSÀN, SAN CANZIANO. E' una località
nell'entrotrerra capodistriano, detta «Cansàn» (corruzione locale di
Canziano), quasi sicuramente santificata dalla presenza di qualche
tempietto o di qualche tabernacolo dedicato a San Canziano. «Cansàn» è
il nome di una piccola altura di appena 54 m. s.l.m., coltivata a viti,
e distante da Capodistria, in linea d'aria, verso S-E, due chilometri
appena. Su di essa, quand'ero bambino, si coltivava un'uva speciale, per
fare il vino cosiddetto di Cipro (Sipro). Poiché ai tempo del nostro
placito (a. 804) non erano ancora stati adottati i nomi di famiglia,
ritengo che «Cancianico» non fosse altro che il nome della località
denominata «Cansan« con l'aggiunta del suffisso gallo-romano «-icum», i!
quale sottintende — nella sua formazione aggettivale — «praedium»,
«fundus», o «villa». Esistono, tuttavia, anche altri suffissi di origine
gallo-romana, quali ?-acum», «-aca», ed «-icum», tutti con lo stesso
significato, ed altri ancora d'origine germanica come «-ing(o)«,
«-eng(o)», etc. In altri termini tali suffissi, dl formazione prediale,
precisano che un certo nome, se seguito da uno d'essi, appartiene ad una
proprietà campestre, ad un fondo rustico. In mancanza di un nome di
famiglia, «Canciànicum«, opportunamente declinato come nel caso
concreto, in «Cancianico», era services a stabilire di quale Giovanni si
trattava, e cioè di quel «Joanni Cancianico», che viveva o che aveva la
terra a «Cansàn». (Cfr. «Ricerche di toponomastica veneta» di G.B.
Pellegrini, CLEPS, Padova, 1987, pagg 6-7). Analogamente dicesi anche
per i suffissi «-ik» e «-nik», d'origine panslava, così comuni nella
nostra regione, i quali hanno una certa similitudine fonetica con i
suffissi d'origine gallo-romana, provenendo tutti da un comune ceppo
indo- europeo. Ed ora, ma solo per notizia, dirò al mio unico lettore,
che San Canziano fu un martire cristiano perseguitato dai Romani,
assieme a suo fratello Canzio ed a sua sorella Canzianella, oggi,
venerati nella chiesa di San Canziano d'Isonzo (tra Aquileia e
Monfalcone). I Canzi erano di nobile famiglia romana, ma quando
l'imperatore Diocleziano (243-313) aveva cominciato le persecuzioni ai
cristiani, i tre fratelli abbandonarono Roma e si rifugiarono ad
Aquileia. Tuttavia, la condanna a morte decretata da Diocleziano, li
raggiunse pure lì, e ad «Aquas Gradatas», uno scalo sull'Isonzo,
attualmente San Canziano d'Isonzo, furono decapitati, ed i loro corpi
sepolti ad Aquileia. Poi, nel VI secolo, un prete, rinvenute le spoglie
dei tre martiri entro un'urna d'argento, le portò a Grado, dove il
patriarca Paulino (colà rifugiatosi necl 568, con tutto il tesoro della
Chiesa di Aquileia, per sfuggire all'invasione longobarda). le fece
tumulare nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Altre chiese,
tuttavia, anche fuori d'Italia, si vantano di possedere le reliquie dei
tre martiri aquileiesi. A questi santi vengono attribuiti molti miracoli
(Cfr. «Bibliotheca Sanctorum», vol. III, 758).
A ricordare San Canziano, oltre la località di San Canziano, presso
Capodistria, c'è San Canziano d'Isonzo, dove i tre santi furono giustiziati;
eppoi, c'è il villaggio di San Canziano, nel Carso triestino, ed ancora la
celebre grotta di San Canziano, presso l'omonimo villaggio carsolino, dove il
fiume Timavo, con un fragoroso salto si inabissa nel sottosuolo della grotta,
per poi riapparire, dopo un percorso di una quarantina di chilometri, sempre nel
sottosuolo carsico, alla sua ribollente foce sotto il livello del mare, a San
Giovanni di Duino {Trieste).
- GERONZIO, GERONSIO, «Jerontius», «Zerontius». Anche
Geronzio, «Zerontius», come Canziano, di cui abbiamo parlato alla nota
precedente, è seguito da un suffisso gallo-romano: «-aca», che di
«Zerontius» fa «Zerontiaca». Nome che abbinato all'accusativo femm.
latino «casam», diventa «Zerontiacam» le dimostra la sua appartenenza ad
un nominativo di campagna. (Cfr. op. cit. del Pellegrini).
Di Geronzio, la Chiesa ci fornisce poche notizie. Tant'è vero che
nell'opera cit., di santi Geronzio, ce ne sono una decina, quasi tutti
vescovi e martiri, con avvenimenti accaduti ad uno, e che — per mancanza
di ulteriori notizie — vengono, poi, attribuiti un po' a tutti gli alti,
tranne la loro provenienza Palestina, Francia, Spagna, Italia (Cagli,
Cervia, Milano, Genova), e perfino dalla Persia.
- YPATOS, IPATO. (Dal greco «ypatos»; in lat.
«summus», supremo, il più alto (di che? Di statura?), comamdante supremo
(di che? Dei vigili urbani?). console (dove? In Guatemala?). Nel
Medioevo nan era che un «magistrato del Comnne con funzioni
amministrative», mah!
Dice l'Udina, (op cit), che ipato era un
titolo che gli ambiziosi si procuravano andando semplicemenre — a
proprie spese — a Costantinopoli, a chiederglielo all'imperatore.
«Titolo sonoro e vuoto di contenuto» — egli asserisce, a pag. 20. Sarà
stato, forse una specie, di «onorevole», di «vossignorìa», di
«voscenza», o di "Cavaliere dell'Ordine di Tutti i Santi del
Calendario». «Chi era insignito del titolo di IMPERIALIS YPATUS —
continua I'Udina — nell'ordine delle precedenze veniva dopo il MAGISTER
MILITUM", che, per quanto se ne sa, avrebbe potuto essere un caporale
dei palombari ciclisti, o anche un generale dell'Aeronautica bizantina.
- MOGIO. Unità di misura romana per aridi e per
liquidi:
— per liquidi = litri 3,282;
— per aridi = litri 8,752.
Tali misure sono, oggigiorno, sconosciute in Istria.
- ANFORA. Unità di misura per liquidi, pari a litri
26,264. Come il moggio, oggigiorno, tale misura è sconosciuta sia in
Istria che nel Veneto.
- CENTENE, «CENTARCHI». Corrispondevano ad una
suddivisione territoriale in gruppi di cento famiglie, con a capo un
«centerario», funzionario di nomina imperiale.
Nel caso del nostro placito, «centenari» erano anche i figli, le figlie,
ed il genero del duca Giovanni.
Tale suddivisione territoriale dell'impero era stata attuata da Carlo
Magno. I ducati erano suddivisi in contee; le contee in vice-contee; le
vice-contee in centène, «centarchi»; le centène in decànie; le decànie
in ville o proprietà.
- MIGLIO, STRADA. Presso i Romani, il miglio
equivaleva alla distanza di 1000 passi, circa 1480 metri. Oggigiorno, in
Italia, il miglio terrestre non viene più usato. Le 30 e più «millia» di
cui si parla nel nostro placito corrispondono. presso a poco a 45 Km.
che possiamo stimare in due dure giornate di marcia a piedi, sia per
uomini che per quadripedi da soma.
- DECIMA. Imposta medioevale dovuta alla Chiesa,
corrispondente alla decima parte del reddito di una persona o di una
famiglia.
- LIBBRA, LIBRA. Unità di misura per i pesi
usnta dai Greci, ed impiegata. poi, anche in Italia cd in altri Paesi
europei. Corrispondeva a 327,45 grammi.
La libbra (pound) usata ancora oggi in Inghilterra equivale a 453
gr.
Sources:
- Latino - Pietro Kandler. Codice diplomatico istriano,
Tipografia del Lloyd Austriaco. N. 54, Anno 804. p. 111-115. -
https://www.coordinamentoadriatico.it/files/Doc1.pdf
- Italiano - Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria, Il Placito del
Risano - https://www.circoloistria.it/PopUpArticolo.asp?idart=61 and
https://www.circoloistria.it/Articoli.asp?idc=3&ch=Culture&ids=43
- ANNALES 1/'91, Listina Rižanskega placita - dileme in nasprotja
domačega in tujega zgodovinopisja -
https://www.zrs-kp.si/Zaloznistvo/annales/Anali01/POV008.HTM
Painting - Immagine: disegno del "Monte Spacà" -
https://web.tiscali.it/chiaranat/storiats/immagini/Immagini%20CAP%201/c1-p4-i2%20quadro%20del%20Placito%20de%20Risano.htm
Image (manuscript) -
https://piran97.literal.si/eng/ob_srecanju/dediscina_primorja/rizanska_placita.html-l2
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Created: Sunday, February 03, 2002; Updated
Saturday, February 05, 2022
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